A seguito del decesso di mio padre la banca mi ha detto che non può aprire la sua cassetta di sicurezza. Cosa occorre per poterlo fare? È proprio necessario l’intervento del notaio?

Non è certo infrequente che, dopo il decesso dell’intestatario di una cassetta di sicurezza custodita presso la banca, gli eredi abbiano interesse – e, magari, vogliano fortemente [le ragioni, è ovvio, possono essere tante…] – verificare se in essa siano presenti documenti, valori o anche un testamento.

Bisogna però tener conto che la banca non può consentirne liberamente l’apertura, perché la legge impone una procedura specifica finalizzata sia alla tutela degli aventi diritto come anche, evidentemente, alla corretta individuazione dell’attivo ereditario.

L’art. 48 del d.lgs. n. 346/1990, in particolare, prevede infatti che l’apertura avvenga con l’assistenza di un notaio oppure di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione dell’operazione all’ufficio territorialmente competente.

Il verbale redatto in tale occasione ha una funzione essenzialmente fiscale, perché documenta con precisione il contenuto della cassetta ai fini della determinazione dell’asse ereditario.

Tuttavia, quando gli aventi diritto sono più di uno, occorre considerare anche quanto dispone l’art. 1840 c.c., secondo cui la banca non può autorizzare l’apertura senza il consenso di tutti gli interessati oppure secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

Se all’interno della cassetta sono custoditi beni che richiedono una valutazione economica, potrà inoltre rendersi necessario l’intervento di un estimatore; qualora, invece, venga rinvenuto un testamento olografo, il notaio dovrà procedere secondo le modalità previste per la sua pubblicazione.

Pertanto, come vediamo, la presenza di una cassetta di sicurezza impone agli eredi di rispettare procedure rigorosamente disciplinate dalla legge, ma è chiaro che una tempestiva e ampia collaborazione con la banca e con il notaio [o con il funzionario dell’AdE] può permettere di ricostruire correttamente l’attivo ereditario e anche – perché no? – evitare inutili rallentamenti nella definizione della successione.

(aldo montini)

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