Sono titolare di farmacia e un mio collaboratore, assunto da sette anni, mi ha chiesto un anticipo del TFR per acquistare la prima casa. Sono tenuto a concederlo oppure la liquidazione anticipata è subordinata a determinati presupposti di legge? E quali sono, in concreto, i requisiti e i limiti che devo verificare prima di accogliere la richiesta?

Il datore di lavoro – su richiesta del lavoratore – è obbligato, ai sensi dell’art. 2120 c.c., a concedere l’anticipazione fino al 70% del trattamento maturato, ma, si badi bene, soltanto al dipendente con almeno otto anni di servizio presso [naturalmente] la stessa azienda e per causali espressamente previste, tra cui spese sanitarie straordinarie, l’acquisto della prima casa, ecc.
Il requisito dell’anzianità costituisce quindi un presupposto necessario per l’esercizio del diritto e non risulta derogato dal CCNL delle farmacie private, che si limita infatti a richiamare la disciplina legale anche ai fini del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, il contratto collettivo non trascura un profilo tutt’altro che secondario, ed esattamente: nell’Allegato all’art. 79 del CCNL in argomento viene stabilito un ordine di priorità nell’accoglimento delle domande, fermo il rispetto dei limiti quantitativi fissati dall’art. 2120 c.c. [anticipazione “entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”].
Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione del TFR, l’Allegato stesso prevede che sia osservato il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, evidentemente nei casi diversi da quelli sub a);

c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, quando l’acquisto si renda necessario in dipendenza di provvedimento giudiziario che abbia reso esecutivo lo sfratto dell’immobile attualmente da lui abitato, ma sempreché il coniuge [se ovviamente convivente] del lavoratore non risulti a sua volta proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro dell’azienda datoriale o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede stessa;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle seguenti condizioni: 1) che il coniuge [se ovviamente convivente del lavoratore] non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c); 2) che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede stessa; 3) che il lavoratore o il coniuge [se ovviamente suo convivente] non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile;

e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che il coniuge [se ovviamente convivente del lavoratore] non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente stesso o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge [del figlio] non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente.

Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e corredate della documentazione e del preventivo di spesa, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ciascun anno; nei due mesi successivi, inoltre, viene formata la graduatoria che sarà affissa nei locali aziendali con la sintetica indicazione dei criteri di priorità applicati.
Si tratta, però, di criteri che rilevano esclusivamente tra domande provenienti da lavoratori in possesso dei presupposti di legge.
In conclusione, per rispondere finalmente al quesito, se l’anzianità minima non è maturata [come abbiamo rilevato dalla vicenda da Lei descritta], il diritto del lavoratore all’anticipazione del TFR non sorge e però in tal caso resta pur sempre la possibilità di un accordo individuale tra lui e l’azienda che pertanto quest’ultima potrà bensì valutare discrezionalmente, e però tenendo naturalmente anche conto – è chiaro – dell’equilibrio finanziario della farmacia.

(aldo montini)

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