[…in regime di esenzione Iva invece i massoterapisti]
Non c’è da meravigliarsi che le questioni relative al regime Iva dei professionisti e operatori sanitari riguardino sempre più da vicino le farmacie: il progressivo affermarsi del progetto della “farmacia dei servizi” e l’estensione sempre più ampia dell’impiego di queste figure in farmacia – almeno in astratto, perché nei fatti queste collaborazioni sono ancora sporadiche e tutt’altro che definite – fa sì che la marcata differenza [un “buon” 22%] sul prezzo finale praticato alla clientela tra una prestazione esente Iva e una prestazione imponibile Iva “pesi” sempre più nelle scelte commerciali/di marketing dei nostri esercizi.
Ecco, quindi, che una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – la n. 9/2026 – appare di particolare interesse, facendo chiarezza, per l’appunto, sul regime Iva delle prestazioni rese dall’osteopata, dal chiropratico, dal chinesiologo e dal massoterapista precisando, in estrema sintesi, che l’esenzione Iva deve essere riconosciuta esclusivamente per tale ultimo operatore sanitario.
Vediamo allora partitamente come stanno le cose per ognuna delle citate professioni.
- Osteopati: ancora senza esenzione Iva
Per l’osteopata, infatti, pur se la relativa attività è già stata definita come professione sanitaria dalla L. 3/2018, e nonostante l’emanazione del DPR n. 131/2021 e del DM 29/11/2023, difettano ancora [per la verità, sorprendentemente] alcuni passaggi essenziali ai fini del completo riconoscimento, tra cui quello dei titoli equipollenti o quello dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, ma soprattutto – ci pare – il passaggio semplicemente fondamentale della definitiva istituzione dell’albo professionale.
Secondo il Ministero della Salute, tutto questo impedisce – almeno fino al completamento dell’intero percorso di riconoscimento – di considerare l’osteopata tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 [legge Iva] e in definitiva di riconoscerne l’esenzione da Iva.
- Chiropratico: professione ancora da istituire
Stesso discorso per il chiropratico: pur se individuato come professionista sanitario con la L. 3/2018, non ha ancora visto [neppure] avviarsi il relativo percorso di riconoscimento attraverso il primo, anch’esso fondamentale, passaggio degli accordi Stato-Regioni.
L’assenza di un quadro regolamentare completo comporta quindi l’impossibilità di applicare il regime di esenzione IVA, con la conseguenza che attualmente – e cioè, anche qui, fino a che il relativo percorso di riconoscimento non si sia perfezionato – le prestazioni chiropratiche devono essere fatturate con applicazione dell’imposta nella misura ordinaria.
- Chinesiologi: non sono professionisti sanitari
E questo perché l’attività del chinesiologo è orientata alla promozione della salute e al miglioramento del benessere psico-fisico attraverso programmi di attività motoria, senza svolgere prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Ecco dunque, ha precisato ancora il Minsalute, perché il chinesiologo non è stato [e, pensiamo, neppure sarà] riconosciuto come un professionista sanitario e come tale esercente attività esenti da Iva.
- Massoterapisti: attività invece già esente
La sola, tra le professioni menzionate poco fa, che invece merita l’esenzione – anche se francamente, almeno al momento, non sembra possa avere grande spazio operativo comune con una farmacia e il suo esercizio, ma vale la pena farne cenno quantomeno per completezza – è quella del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, definito comunemente massoterapista.
È una figura che – attenzione – rientra espressamente tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie [come una volta vi rientravano, ad esempio, anche le ostetriche o gli infermieri], quindi non è un professionista sanitario autonomo, dovendo operare sotto supervisione medica.
Proprio il richiamo normativo contenuto nell’art. 10 DPR 633/72 – che include testualmente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria – consente di riconoscere l’esenzione IVA alle relative prestazioni, a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo all’esercizio dell’attività.
- Le modalità di fatturazione
Questi chiarimenti non possono non ripercuotersi sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie, come riconosce la stessa risoluzione in commento.
Ricordiamo, infatti, che le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche non devono essere fatturate elettronicamente tramite Sistema di Interscambio (SDI), un divieto che opera – è chiaro – indipendentemente dall’obbligo, che per tali prestazioni non sussiste, di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Ne consegue che:
- i massoterapisti, le cui prestazioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili da trasmettere al STS, hanno l’obbligo di fatturazione cartacea;
- gli osteopati, i chiropratici e i chinesiologi devono, invece, emettere fattura in formato elettronico, non essendo [perlomeno non ancora] qualificati ai fini fiscali come erogatori di prestazioni sanitarie esenti.
Come quadro generale, in definitiva, quanto detto fin qui può essere utile anche alle farmacie sotto vari aspetti, in attesa – come abbiamo visto – di aggiornamenti ministeriali e non.
(stefano civitareale)
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