Mia mamma è venuta a mancare qualche mese fa e da disposizioni testamentarie ha lasciato a me la farmacia e a mio fratello beni praticamente dello stesso valore.
Io sono però sposata in regime di comunione dei beni e temo che la farmacia sia già entrata o possa entrare in caso di separazione tra i beni della comunione.
Come vediamo anche da questo quesito, il tema indicato nel titolo sembra ancora sorprendentemente rappresentare un problema anche se – sul piano civilistico – è una vicenda che dovrebbe avere dei lineamenti ormai chiari per tutti, o se non altro per tutti coloro che ancor oggi scelgano di contrarre matrimonio in regime di comunione legale.
Intanto, come abbiamo preferito impostare l’analisi di fattispecie come questa, ci pare di dover prendere le mosse anche qui dalle disposizioni codicistiche di maggior rilievo che sono gli artt. 177, 178 e 179 del cod. civ., che d’altronde sono di agevole lettura.
I primi due, gli artt. 177 e 178, dicono quali beni o valori “costituiscono oggetto della comunione”, mentre l’art. 179 indica quelli che invece “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge”.
Ora, tra questi ultimi, quindi tra i beni o valori non rientranti nella comunione legale, l’art. 179 annovera:
- a) quelli di cui il coniuge era “individualmente proprietario”, o titolare di un diritto reale di godimento, “prima del matrimonio”;
- b) quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione”;
- c) quelli di “uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori”;
- d)quelli che “servono all’esercizio della professione del coniuge”, esclusi tuttavia i beni “destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione”;
- e)quelli “ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa”;
- f)quelli infine “acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia dichiarato all’atto dell’acquisto”, nonché (art. 179, II comma) i beni immobili o mobili c.d. registrati [auto, aerei e barche “immatricolate”] quando la loro esclusione dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto” e di quest’ultimo “sia stato parte anche l’altro coniuge”.
L’art. 177, diversamente, elenca i beni che entrano nella comunione immediatamente, cioè al momento stesso della loro acquisizione da parte dell’uno e/o dell’altro coniuge, e che sono:
1) quelli acquistati dai due coniugi “insieme o separatamente durante il matrimonio”, salvi quelli relativi ai già ricordati “beni personali”;
2) le “aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio”: sono le c.d. aziende coniugali, tra le quali peraltro – anche ammesso che le farmacie possano in principio rientrarvi [è un tema che abbiamo affrontato parecchie volte] – non può in ogni caso, per quanto sopra detto sub b), essere annoverata quella lasciata da Sua madre;
3) “gli utili e gli incrementi” delle aziende, sempre “cogestite“, ma “appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio” [e anche questa, come è facile capire, è una categoria sicuramente estranea alla fattispecie].
Infine, i “frutti dei beni propri” e i “proventi dell’attività separata” dell’uno e/o l’altro coniuge vengono anch’essi attratti nella comunione ma soltanto “de residuo”, e dunque se e nella misura in cui risultino ancora sussistenti alla data di scioglimento della comunione.
Ricordando ancora una volta che tra le cause di scioglimento, oltre evidentemente al decesso di uno dei due coniugi, c’è anche la separazione personale tra loro [cosicché il regime cessa per effetto stesso della sentenza che omologa la separazione consensuale o pronuncia quella giudiziale], rientrano pertanto nella comunione de residuo [o differita], ad esempio, eventuali canoni derivanti da una locazione avente ad oggetto un immobile proprio di uno soltanto dei coniugi o i proventi della professione di uno di loro, purché gli uni e/o gli altri “percepiti e non consumati” alla data appunto dello scioglimento della comunione.
Ai sensi dell’art. 178, però, anche le aziende di proprietà esclusiva di un coniuge possono ricadere nella comunione differita, dato che tale disposizione prevede che “i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.
In tale previsione sembrerebbe in apparenza rientrare anche la vicenda descritta nel quesito, perché certamente la farmacia apparterrebbe soltanto a “uno dei coniugi” che altrettanto certamente l’avrebbe “costituita dopo il matrimonio”.
Senonché, si tratta per l’appunto di apparenza, dato che la farmacia Le è pervenuta a seguito di successione e per ciò stesso rientra nei “beni personali” indicati nell’art. 179: pertanto, la farmacia nasce come bene personale e resta tale sia durante la comunione che dopo il suo scioglimento [e così sarebbe stato anche laddove oggetto della successione fosse stata la quota di una società di persone o di capitali titolare dell’esercizio].
Sarà Lei quindi in definitiva ad avere sempre la piena disponibilità della farmacia e potrà anche decidere del tutto liberamente di cederla, o donarla a sua volta [a un figlio, poniamo], indipendentemente dalla sussistenza o meno a quel momento del regime di comunione legale con Suo marito, perché – volendo in conclusione ribadirlo ulteriormente – tutti i beni, comprese le farmacie e le quote di società titolari di farmacia, ricevuti per donazione o per successione [legato o istituzione di erede] – sia prima che durante il matrimonio – da chi sia in regime di comunione legale con il coniuge, non rischiano alcun assorbimento nella comunione.
Il quadro, insomma, sembra perfettamente non equivoco.
(gustavo bacigalupo)
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