• L’incompatibilità dello status di socio con un rapporto di lavoro pubblico o privato.
  • Il diritto di prelazione in caso di assegnazione agevolata dell’immobile al socio.

Abbiamo avviato questa Rubrica alcuni mesi fa e l’iniziativa ci pare abbia raccolto parecchi consensi, anche perché sicuramente il ricorso all’Intelligenza Artificiale diventa sempre più frequente e però – nel contempo– anche più pericoloso e delicato per l’eccessiva nonchalance con cui troppo spesso si tende a fare proprie le tesi dell’AI senza un adeguato scrutinio preventivo.
E un atteggiamento del genere può evidentemente rivelarsi perfino più grave quando sia il professionista a rivolgersi all’AI magari per semplificare il suo lavoro, quel che comunque vale allo stesso modo, ad esempio, per l’avvocato o il commercialista come anche per lo stesso farmacista che preferisca “alleggerire” la sua attività quotidiana attingendo con facilità alle risposte dell’AI alle sue eventuali incertezze circa il migliore esercizio dell’“attività di banco” o momenti aziendali di questo tipo.
Per quanto ci riguarda, come abbiamo premesso a suo tempo, tenderemo in ogni caso – dopo aver riportato il testo della singola domanda all’AI e della risposta di quest’ultima [talora riferita per capitoli] – ad aggiungere qualche nostra riga di commento.
Oggi abbiamo scelto questi due quesiti che, come vedete, riguardano versanti diversi, così da offrire analisi rapide ma variegate.

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  • Quesito: “Lavoro da due anni come dipendente in un’azienda. Posso far parte di una società titolare di farmacia come mi è stato proposto qualche giorno fa?”
  • Risposta AI:No, generalmente non puoi far parte di una società titolare di farmacia se lavori come dipendente in un’altra farmacia o in qualsiasi altro rapporto di lavoro continuativo, poiché la legge prevede un’incompatibilità specifica in questi casi. Questa incompatibilità è legata all’assunzione della posizione di socio in una società proprietaria di farmacie e non dipende dal numero di anni in cui lavori come dipendente, ma dalla natura continuativa del rapporto di lavoro.”

L’incompatibilità per il socio di società farmaceutica
La normativa (in particolare l’art. 7, comma 4 bis, della L. n. 362/1991) stabilisce che è incompatibile con la carica di socio di una società titolare di farmacie chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo.

Perché c’è questa incompatibilità?
Conflitto di interessi: L’obiettivo è evitare conflitti di interesse e assicurare una gestione imparziale delle farmacie.
Principio di esclusività: Il rapporto di lavoro continuativo può assorbire la persona, impedendo la necessaria concentrazione e dedizione richiesta per la gestione e la titolarità di un’altra farmacia.

Cosa significa per te
Dato che lavori come dipendente in un’azienda da due anni, non puoi partecipare come socio a una società titolare di farmacia perché sei in un rapporto di lavoro subordinato continuativo.

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Il ns. commento: – In primo luogo, ed è abbastanza grave, l’AI non ha preso in considerazione la sentenza n. 11/2020 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito che l’incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c) della l. 362/91 non è applicabile al caso in cui il socio, che intrattiene un rapporto di lavoro pubblico o privato, può far parte della compagine di una società titolare di farmacia nel momento in cui quest’ultimo si limiti a partecipare come mero socio di capitali, non rivestendo dunque alcun ruolo apicale nell’organico societario e non prestando alcun tipo di attività lavorativa.
Come vediamo, l’AI ha dunque trascurato un “dettaglio” tutt’altro che di poco conto, tenendo comunque presente – eccoci a una seconda “censura” della risposta dell’AI – che se, invece, l’interessato è un farmacista [titolare, gestore provvisorio o, più ragionevolmente, direttore o collaboratore di “altra farmacia”] l’incompatibilità per lui è assoluta, prescindendo quindi dal ruolo che egli possa assumere nella società cui intenda partecipare.

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  • Quesito: “In caso di assegnazione agevolata di un immobile ad un socio, il conduttore – che si tratti di locazione abitativa o commerciale – può invocare diritto di prelazione sulla vendita?”
  • Risposta AI: “No, in caso di assegnazione agevolata di un immobile a un socio, il conduttore non può invocare il diritto di prelazione, poiché tale operazione è considerata un trasferimento diverso dalla vendita vera e propria, non avendo le caratteristiche di un atto oneroso che fonda il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione è previsto per trasferimenti a titolo oneroso, ma l’assegnazione agevolata non rientra in questa categoria, essendo un’operazione societaria specifica.
    Perché non si applica il diritto di prelazione
    Natura dell’operazione. L’assegnazione agevolata è un’operazione societaria che permette di trasferire beni ai soci beneficiando di una tassazione agevolata. Non è una compravendita, che è l’atto di trasferimento oneroso a cui si applica la prelazione.
    Assenza di corrispettivo. Un presupposto fondamentale per la prelazione del conduttore è il trasferimento dell’immobile a titolo oneroso, il che implica un corrispettivo e la volontà del locatore di vendere. L’assegnazione agevolata, pur potendo avere aspetti onerosi in termini di tassazione, è un trasferimento diverso dalla vendita e ha natura di operazione di dismissione societaria.
    Orientamento della giurisprudenza. La giurisprudenza è concorde nel considerare l’assegnazione di beni ai soci, anche se con aspetti “agevolati”, come un’operazione diversa dalla vendita, escludendo così l’operatività del diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della Legge n. 392/1978″.

In sintesi
La prelazione dell’inquilino scatta solo in caso di vendita (o altri trasferimenti a titolo oneroso) e non nelle assegnazioni agevolate.
L’assegnazione agevolata è un’operazione specifica per le società e non rientra tra i trasferimenti che fanno sorgere il diritto di prelazione a favore del conduttore.

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Il ns. Commento – La risposta dell’AI – anche se per la verità trascura qualche aspetto di grande rilievo [come, ad esempio, la diversità* di disciplina della prelazione nelle locazioni commerciali rispetto a quelle abitative] – può in sostanza ritenersi “soddisfacente”.


*N.B. Per le locazioni commerciali così dispone l’art. 38 della L. 392/78: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario […] Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli”.
E invece, per le locazioni abitative, così l’art. 3 della L. 431/98: “Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: […] g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”


Intanto, come del resto abbiamo già avuto occasione di precisare, l’assegnazione agevolata di beni ai soci consente alle società che intendano usufruirne di trasferire un bene sociale – quale può essere un immobile per restare nel quesito – usufruendo di una tassazione per l’appunto agevolata, [ricordiamo che per usufruire dell’assegnazione agevolata bisognava concludere le operazioni entro il 30 settembre u.s.] applicandosi infatti un’imposta sostitutiva fissata all’8% sulla plusvalenza realizzata che è calcolata, nel caso dell’immobile, sul suo valore catastale.
Ora, venendo al punto, l’assegnazione come tale non è perciò una vendita [né una permuta o altro negozio traslativo a titolo oneroso], che consentirebbe in linea generale l’esercizio del diritto di prelazione del conduttore, ma ben diversamente un mero strumento di “fuoriuscita”in favore di uno o più soci – di un cespite sociale che segue appunto una ben precisa disciplina anche sul piano fiscale.
Insomma, trattandosi di un atto diverso da un negozio traslativo oneroso, questo finisce per incidere in maniera determinante – come si è appena visto – sull’esercizio o meno del diritto di prelazione, che in definitiva non è perciò estensibile a fattispecie diverse dalla vendita [o negozi assimilati], e quindi neppure all’assegnazione agevolata a un socio.

(matteo lucidi, aldo montini, cesare pizza)

 

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