La l. 24/2/2023 n. 14 [in G.U. del 27 febbraio u.s.] ha convertito in legge il D.L. n. 198/2022, il c.d. Milleproroghe.
Tra le novità del provvedimento hanno indubbio rilievo – e per questo meritano alcune notazioni di commento – quelle in materia di investimenti, dato che sono stati prorogati dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 i termini per il completamento degli investimenti in beni materiali, immateriali “tradizionali” e “4.0”.
È necessario tuttavia precisare che:
- per le spese sui beni ordinari [materiali e immateriali], cioè quelli che non sono funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale riconducibile al modello “Industria 4.0”, è previsto un credito d’imposta pari al 6% del costo dei cespiti, e però, attenzione, per quelli materiali c’è un limite di costo ammissibile che è pari 2.000.000 di Euro, mentre il tetto scende a 1.000.000 di Euro per quelli immateriali;
- per le spese, invece, relative ai beni “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 [ovvero, come abbiamo chiarito parecchie volte, quelli per cui sia stato pagato al venditore un acconto pari almeno al 20% del costo del bene], il credito d’imposta ammonterà:
- al 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di Euro,
- al 20% per la quota superiore a 2.500.000, e fino ad un massimo di 10.000.000 di Euro
- e infine al 10% per la quota di investimenti superiore a 10.000.000 e fino ad un massimo di 20.000.000 di Euro.
Questa proroga di cinque mesi [cioè, appunto, dal 30 giugno al 30 novembre di quest’anno] potrebbe quindi tradursi in una grande opportunità che anche le farmacie dovrebbero prendere seriamente in considerazione.
(matteo lucidi – valerio salimbeni)
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