Un Primario del servizio farmaceutico ha incompatibilità laddove la consorte dovesse vincere una farmacia (in società) nella zona di pertinenza dell’ASL che dirige?
Ho sentito risposte diverse.
Grazie ancora per la competenza

Non ci pare che nel caso che Lei propone possano porsi – almeno in astratto – profili di incompatibilità con lo status di socio di una società titolare [o semplice gestore] di farmacia, perché il coniuge di un “Primario di servizio farmaceutico” non incapperebbe, almeno in quanto tale, in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste nel comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.
Diverso potrebbe essere nell’ipotesi in cui le funzioni, apicali o meno, attribuite a quel “Primario” cui si riferisce [che forse è proprio Lei…], fossero esercitate in conflitto di interessi con la farmacia cui partecipa il coniuge.
Pensiamo al caso in cui il controllo su quest’ultima spetti istituzionalmente proprio all’Asl diretta dal “Primario”: qui il “problema” non avrebbe evidentemente alcuna ripercussione sulla partecipazione alla società titolare di farmacia, ma potrebbe al più configurare condotte illecite sul versante del rapporto del “Primario” con l’Asl più che del coniuge con la società partecipata.
In sostanza, come vediamo, “fisiologicamente” i due ruoli non dovrebbero generare vicende fastidiose, ma, come sempre, “patologicamente” le cose potrebbero andare in altro modo.
Ma quel che è certo, come detto all’inizio, è che alla coassegnataria di una sede dal ruolo del marito – almeno in quanto tale – non può derivare nessuna conseguenza sul piano della compatibilità ex art. 8 l. 362/91.

(stefano lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!