Mi è capitato di scartabellare il vs. quotidiano online, il Piazzapitagora.it, e ho recuperato la Sediva News del 22 ottobre 2025 sul congedo parentale.
Proprio in questi giorni, però, un nostro collaboratore farmacista, con un figlio che ha appena compiuto tredici anni, mi ha chiesto di fruirne perché sembra che sia stato elevato il limite di età del figlio per consentire al padre di chiedere il congedo con successo: è proprio così?
La risposta è affermativa, perché la Legge di Bilancio 2026 ha esteso l’arco temporale di fruizione del congedo parentale*: il limite anagrafico del figlio è effettivamente passato dai 12 ai 14 anni, consentendo quindi ai genitori di esercitare il diritto al congedo parentale fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, limite che fino allo scorso anno era appunto di 12 anni.
*Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per dedicarsi alla cura, all’assistenza e all’educazione del figlio, nell’ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. 151/2001 [Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità].
Si tratta di un diritto riconosciuto – evidentemente – solo al genitore lavoratore ed esercitabile entro il limite temporale indicato dalla legge.
Non è necessaria una motivazione specifica del dipendente [patologia del figlio, esigenze scolastiche, ecc.] essendo sufficiente che egli versi nella situazione predetta: un genitore con un figlio di età non superiore a 14 anni.
L’INPS riconosce un’indennità a favore del dipendente e la farmacia datrice di lavoro deve limitarsi a verificare la regolarità della richiesta sotto il profilo formale e temporale, senza poterne sindacare le ragioni.
E però, dato che l’INPS ha aggiornato solo da pochi giorni la procedura telematica per la presentazione delle domande [che, ricordiamo, devono essere inoltrate in via preventiva rispetto al periodo richiesto], è stata ammessa – limitatamente ai primi giorni dell’anno – la possibilità di regolarizzare successivamente la richiesta stessa, nel caso in cui non fosse stato possibile inoltrarla prima dell’assenza del dipendente.
(giorgio bacigalupo)
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