Le ultime Pillole di giurisprudenza sono state pubblicate nel mese di giugno dello scorso anno, anche se nel secondo semestre abbiamo provveduto a colmare la… lacuna, inserendo – nell’edizione cartacea di Piazza Pitagora del 31.12.2025 – la gran parte delle Pillole mancanti.
Più di qualcuno di voi ce ne ha fatta richiesta e pertanto ve ne diamo conto – almeno di alcune di esse – in questa Sediva News.
- Il CdS sul c.d. deblistering in farmacia
Consiglio di Stato – parere – 02/09/2025, n. 992
I giudici riconoscono la legittimità, in mancanza di uno specifico divieto e fermo il rispetto delle norme di buona fabbricazione e delle cautele prescritte negli atti di regolamentazione eventualmente adottati dalle Regioni, del c.d. deblistering, consistente nello “spacchettamento” dei farmaci dalle confezioni originali, senza alcun frazionamento del principio attivo, e nel successivo “riconfezionamento” in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista dalla prescrizione del medico curante [con la conseguenza che il paziente non riceve più plurime scatole, ma più appropriatamente il blister assemblato, con un confezionamento ad personam], trattandosi di attività coerente con i principi dell’aderenza terapeutica e della personalizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono che si tratta di un’attività finalizzata ad assicurare livelli più elevati di aderenza terapeutica, oltre che di uno strumento di semplificazione nella gestione dei farmaci, soprattutto per pazienti cronici, anziani e politrattati, in grado di sortire effetti favorevoli per la finanza pubblica, considerato il diffuso fenomeno del ricorso a confezioni sovrabbondanti rispetto alle prescrizioni mediche.
Il CdS evidenzia, infine, che le linee guida diramate dalla Regione Lombardia in materia possono valere quale punto di riferimento anche per altre Regioni [nella specie il Piemonte], almeno finché queste ultime non adottino proprie disposizioni in materia.
- E’ semplicemente “ordinatorio” il termine di presentazione, da parte delle farmacie rurali, dell’istanza finalizzata a ottenere la c.d. indennità di residenza
Emilia-Romagna – sent. – 23/09/2025, n. 394
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte delle farmacie rurali ricorrenti, del provvedimento con cui il Dipartimento Farmaceutico dell’Azienda U.D.R.E. ha respinto le richieste, avanzate dalle ricorrenti medesime, di erogazione dell’indennità di residenza per il biennio 2022-2023, in quanto non pervenuta nei termini previsti dall’art. 4 della l. n. 221 del 1968, il quale prevede che la domanda per ottenere la suddetta indennità debba essere presentata entro il 31 marzo di ogni biennio.
Il Collegio ritiene dirimente, ai fini del decidere, la questione relativa alla qualificazione del termine di presentazione delle domande ex art. 4 cit., quale ordinatorio o perentorio. Dopo aver esposto i due orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di merito, il Tar – aderendo a quello, prevalente, che qualifica il termine in esame come “ordinatorio” – accoglie il ricorso, affermando che un termine, sia esso assegnato all’Amministrazione per l’esercizio di un potere o al privato per l’esercizio di un diritto, è da ritenersi ordinatorio quando non sia prevista alcuna sanzione decadenziale o difetti una espressa disposizione che lo qualifichi perentorio.
- Il “via libera” del Tar Lazio sulla sperimentazione della farmacia dei servizi
Tar Lazio – sent. – 15/12/2025, n. 22621
Nel giudizio de quo il Tar respinge il ricorso di alcuni ambulatori e centri diagnostici avverso la delibera con cui la Regione Lazio – nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi – ha ammesso le farmacie a erogare prestazioni di telemedicina [come ecg e holter cardiaco] anche in regime di SSR, un tema sul quale noi continuiamo a nutrire qualche perplessità che qualche recente convegno non ha dissipato, come è vero del resto che alcuni dei relatori [anche di provenienza universitaria], chiamati a intervenire, hanno dato l’impressione che, anche a loro giudizio, i tempi di… attesa siano ancora abbastanza lunghi.
Quanto al motivo di censura relativo al mancato possesso, da parte delle farmacie, del requisito dell’accreditamento, i giudici evidenziano che le farmacie sono presidi che già operano organicamente in ambito SSN, all’interno del quale rivestono “una peculiare posizione giuridica, che si è andata via via configurando anche con l’evoluzione del loro ruolo nell’ecosistema sanitario (…).
La peculiare posizione delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari rende giustificabili i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività”.
Quanto alla doglianza concernente la concorrenza sleale, il Collegio evidenzia che queste farmacie sostengono “adempimenti e obblighi (…) che rappresentano significativi oneri, anche economici, per le stesse” [i.e. gli orari di apertura minimi, i turni notturni e festivi, la continuità territoriale, le ispezioni periodiche, i vincoli di distanza] e che, per essere adempiuti, comportano costi rilevanti di cui le farmacie si fanno carico proprio per assolvere la loro funzione di presidi di salute distribuiti sul territorio in maniera capillare.
Per quel che riguarda le garanzia di sicurezza e gli standard di qualità dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, i giudici chiariscono che il farmacista, per erogare le nuove prestazioni, deve superare uno specifico modulo di formazione, limitandosi in ogni caso a supportare l’utente nell’utilizzo del dispositivo medico, presenziando allo svolgimento del test e poi consegnando il risultato al medico, essendogli ovviamente “inibita l’attività di refertazione e diagnosi” che viene assicurata a distanza, attraverso la telemedicina, da medici specialisti accreditati con il Ssn, che firmano il referto e ne assumono la piena responsabilità.
Anche il rilievo relativo ai presunti rischi di un aumento incontrollato della spesa pubblica viene rigettato, in ragione del fatto che i fondi destinati alla sperimentazione dei servizi di telemedicina resi nell’ambito della farmacia dei servizi sono vincolati e predeterminati ex ante.
Il rimborso delle spese sostenute dalle farmacie è destinato a coprire, inoltre, le sole prestazioni previste nel numero approvato dal relativo cronoprogramma, “senza alcuna possibilità di sforamento” rispetto alle risorse assegnate.
- L’affidamento di un dispensario al titolare della farmacia più vicina
Tar Lombardia – sent. – 01/07/2025, n. 631
In una controversia avente a oggetto l’istituzione di un dispensario farmaceutico, i giudici aderiscono all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la scelta del farmacista al quale affidare il dispensario medesimo, la legge accorda una preferenza al titolare della farmacia più vicina ma non esclude che l’Amministrazione possa valutare proposte più convenienti, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio, presentate da altri titolari di farmacie “della zona”.
Nel caso di specie, pur essendo minima la differenza tra la distanza intercorrente tra la farmacia del ricorrente e il luogo indicato per l’istituzione/l’attivazione del dispensario (1,3 km), e quella intercorrente tra quest’ultimo e la farmacia del controinteressato (1,4 km), la scelta del Comune di affidare il dispensario al titolare della farmacia più distante non può ritenersi in concreto, secondo il Collegio, legittima, non avendo l’Amministrazione adeguatamente motivato in ordine alle ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio che valgono a derogare alla regola generale indicata.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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