In una recentissima ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul beneficium excussionis e quindi – come abbiamo rilevato parecchie volte – sui limiti che il creditore di una sas [compreso l’Erario] incontra nei confronti dell’accomandante quando, per l’insolvenza della società, è legittimato all’escussione dei soci.
Ricordiamo anche qui che – differentemente dalla snc, dove tutti i soci sono aggredibili, pur se soltanto dopo l’inutile [anche parzialmente] escussione della snc – tale responsabilità nella sas è invece circoscritta ai soli soci accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono generalmente nei limiti della “quota conferita”.
E il beneficium excussionis rappresenta appunto uno degli aspetti della responsabilità dei soci di una società di persone che è infatti:
- illimitata, rispondendo costoro illimitatamente con l’intero loro patrimonio personale;
- solidale, dato che il creditore può rivolgersi indifferentemente a tutti i soci o a uno soltanto di loro;
- sussidiaria, proprio perché – come detto – il creditore sociale non può escutere direttamente i soci per vedere soddisfatto il proprio credito, ma deve prima aggredire il patrimonio della società e, soltanto nel caso in cui questo non si riveli sufficiente a soddisfare le sue ragioni, egli potrà rivalersi indifferentemente su ogni socio della snc e indifferentemente su ogni socio accomandatario della sas, mentre il socio accomandante risponde – sempre sussidiariamente nel senso che abbiamo appena ricordato – ma nei limiti del suo originario apporto.
Venendo ora alla decisione della Suprema Corte, essa rammenta che l’art. 2313 del cod. civ.* circoscrive la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita e “non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti” e soltanto “una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di partecipazione ex art. 2324 c.c.”**.
*Art. 2313 cod. civ.: “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”;
**Art. 2324 cod. civ.: “Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione”.
In definitiva, queste prescrizioni civilistiche valgono anche nei confronti del Fisco, che dunque può agire contro il socio accomandante esclusivamente nei predetti limiti, oppure provando che egli abbia ricevuto effettivamente in sede di liquidazione una somma maggiore, non essendo peraltro sufficiente il riferimento all’importo indicato dal bilancio finale di liquidazione.
Una pronuncia rassicurante.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!