Avete parlato qualche mese fa dell’obbligo imminente per tutti noi di pagare i dipendenti sempre con mezzi tracciabili con l’esclusione dei contanti. È confermata questa novità?

La news cui Lei si riferisce è quella del 16.01.2018 (“Finisce l’epoca degli stipendi in contanti”), ma è un tema che interessa tutti e quindi torniamo brevemente sull’argomento con qualche chiarimento in più.
Dunque, dal prossimo 1 luglio – data confermata – scatterà il divieto di retribuire i lavoratori dipendenti in contanti, perché così sancito dall’art. 1, comma 911 e ss. della Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205 del 27 dicembre 2017).
Le ragioni, che hanno indotto il legislatore all’adozione di una misura che tutto sommato può talora rivelarsi fastidiosa per datore di lavoro e/o lavoratore, stanno evidentemente nella necessità di impedire il malcostume – ancora abbastanza diffuso – di prevedere in busta paga una somma maggiore di quella effettivamente versata al lavoratore (così, ad esempio, da rispettare, ma solo formalmente, i minimi contrattuali) ovvero una somma minore (il classico “nero”).
La legge prevede perciò che le sole modalità di pagamento consentite sono il bonifico bancario o postale [da effettuare sul conto del dipendente, che dovrà quindi fornire il relativo codice IBAN], il versamento in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato in pagamento, strumenti di pagamento elettronico e infine assegni consegnati direttamente al lavoratore (o ad un delegato nel caso di un suo impedimento).
I soli rapporti esclusi dall’ambito applicativo di questa novità sono quelli instaurati con le pubbliche amministrazioni – come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 265 – e anche, comprensibilmente, i rapporti di lavoro domestico.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non osservi tali prescrizioni, potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 5.000.
Ricordiamo infine che – del tutto coerentemente con la ratio dell’intervento legislativo – la firma del lavoratore sulla busta paga, sempre dal 1 luglio p.v., proverà null’altro che la consegna del cedolino, ma non l’effettivo pagamento dello stipendio, che potrà/dovrà infatti risultare soltanto da uno degli strumenti di versamento sopra indicati.

(matteo lucidi)

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