Chiediamo cortesemente un parere in merito agli effetti del mutamento del regime contabile, ed esattamente da contabilità semplificata a contabilità ordinaria, sulla permanenza o meno in tal caso nel Concordato Preventivo Biennale 2025–2026. In particolare, un titolare di farmacia che aderisce al CPB ed è attualmente in regime di contabilità semplificata, ma che da quest’anno è passato alla contabilità ordinaria, rischia la decadenza o la cessazione dal concordato a seguito di questa variazione?

Il passaggio dal regime contabile [da semplificata a ordinaria] non comporta la decadenza né la cessazione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025–2026.
Questa, in sintesi, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stato chiarito che il mutamento del regime contabile – con il conseguente passaggio dal criterio di cassa [che caratterizza la contabilità semplificata] al criterio di competenza [che caratterizza la contabilità ordinaria], come pure nel caso inverso – non rileva ai fini dell’accesso o della permanenza nel CPB, anche qualora il mutamento avvenga nel corso dei periodi d’imposta oggetto del CPB.
La normativa di riferimento, contenuta nel D.Lgs. n. 13/2024, individua del resto – in modo puntuale ma al tempo stesso, attenzione, tassativo – le cause di cessazione e le cause di decadenza dal CPB, rispettivamente agli artt. 21 e 22.
Tra tali fattispecie non rientra per l’appunto l’uscita dal regime di contabilità semplificata l’ingresso nella contabilità ordinaria.
Di conseguenza, nel caso di una farmacia che aderisce al CPB per il biennio 2025–2026, e che dal 2026 sia tenuta o scelga di adottare la contabilità ordinaria, ed è questo il caso che Lei ha descritto, il concordato continua a produrre pienamente i propri effetti per l’intero biennio.

(andrea raimondo)

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