Ricordiamo in primo luogo – come probabilmente ricorderete perché ne abbiamo accennato a tempo opportuno – che la Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 25.7.2024 aveva sancito l’incostituzionalità sia dell’art. 230bis del cod. civ. – la disposizione ben nota che oltre 50 anni fa configurò/delineò/disciplinò l’impresa familiare – nella parte in cui non include il convivente di fatto nel novero dei familiari che possono partecipare all’i.f., e sia dell’art. 230ter del cod. civ. nella parte in cui riconosce bensì anche al convivente di fatto [quando evidentemente presti la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa dell’altro convivente] i diritti derivanti dall’art. 230bis, e però, secondo la Corte, in modalità inferiore rispetto a quella prevista per il coniuge e/o il parente entro il terzo grado e/o l’affine entro il secondo.

Ebbene, questa importante decisione della Consulta è stata ora fatta propria dalle SS.UU. della Suprema Corte, che ha infatti riformato – proprio in base all’indicato principio sancito dal giudice delle leggi – la sentenza di un giudice di merito che non aveva riconosciuto al convivente more uxorio i diritti spettanti al coniuge legato al titolare dell’impresa da vincolo matrimoniale

La convivenza, dunque, non è più – almeno sotto questo profilo – di grado inferiore rispetto alla famiglia “tradizionale”, e allora, scendendo nel concreto, il convivente di fatto – che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella “famiglia di fatto” o nell’“impresa familiare di fatto” – potrà reclamare dall’imprenditore [quando titolare dell’impresa sia ovviamente l’altro convivente di fatto] il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Una presa di posizione, quella della Consulta e, a ruota, della Cassazione che segue – ci pare di poter concludere – l’evoluzione sociale ponendo forse nel contempo rimedio a qualche ingiustizia maturata fin qui.

(stefano lucidi)

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