Vi scrivo per chiedervi se è possibile, non avendo grandi spazi in farmacia, affittare un locale (e se sì a quali condizioni) da utilizzare come deposito. Possono esserci ostacoli, inoltre, se il locale dovesse trovarsi a una certa distanza, quindi anche a diversi km di distanza dalla farmacia?

Come abbiamo avuto occasione di chiarire più volte, l’apertura di un locale da adibire a deposito merci – diciamo, come secondo deposito oltre quello all’interno del vero e proprio locale-farmacia – non è sottoposta alla speciale autorizzazione prevista dall’art. 1 della l. n. 475/1968 per l’apertura della farmacia e/o il suo spostamento all’interno della sede di pertinenza, e dunque è una vicenda non solo ricorrente, ma anche pienamente legittima.

Fermi naturalmente i problemi pratici che potrebbero derivare dall’ubicazione del secondo deposito a una notevole distanza dalla farmacia, insomma, può trattarsi anche di un locale lontano, o lontanissimo, dalla sede dell’esercizio.

Le sole prescrizioni che operano in materia sono perciò, nei fatti, quelle che impongono il rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente in materia, che prevedono l’invio di un’apposita comunicazione all’AdE al fine superare le prescrizioni imposte a fini IVA in materia di cessione e/o acquisto dall’art. 53 del DPR n. 633/1972.

A questo si aggiunge, ovviamente, la necessità che – data la sua destinazione – il locale adibito a deposito garantisca adeguate condizioni di conservazione dei prodotti e in particolare dei farmaci ivi detenuti, circostanza, quest’ultima, che dovrà – è chiaro – essere assicurata anche durante il trasporto delle merci dalla farmacia al deposito e viceversa.

(cecilia sposato)

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