Sono titolare di pensione INPS e convivo da anni con la mia compagna in una convivenza di fatto regolarmente registrata al Comune. In caso di mia premorienza, lei potrà ottenere la pensione di reversibilità dall’INPS?
La questione torna periodicamente a galla – spesso alimentata da convinzioni diffuse ma [per lo più] giuridicamente infondate – ogni volta che una convivenza di fatto, anche formalmente registrata, viene a confrontarsi con l’evento che più di ogni altro mette alla prova la tenuta delle tutele: la morte, cioè, di uno dei partner e il conseguente accesso (o mancato accesso) alla pensione di reversibilità.
Il punto, tuttavia, è netto e non sembra ammettere scorciatoie interpretative.
L’ordinamento previdenziale italiano collega il diritto dei superstiti alla pensione [di reversibilità] e non già alla stabilità del legame affettivo, né alla sua durata e neppure alla sua emersione anagrafica, ma soltanto all’esistenza di un vincolo giuridico tipizzato.
In questo quadro, la legge n. 76/2016 ha operato una scelta precisa: da un lato, infatti, ha equiparato l’unione civile al matrimonio anche ai fini previdenziali, riconoscendo espressamente alla parte superstite il diritto appunto alla reversibilità; ma, dall’altro, ha mantenuto la convivenza di fatto su un piano diverso, limitandone le tutele a profili essenzialmente civilistici e assistenziali, senza alcuna estensione in ambito pensionistico.
La conseguenza è dunque che il convivente di fatto, pur registrato come tale, resta in realtà estraneo al perimetro dei beneficiari individuati dalla normativa e dalla prassi dell’INPS, che continuano a riservare la prestazione ai soli coniugi, alle parti dell’unione civile e agli altri familiari tassativamente indicati.
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte confermato la tenuta di questa impostazione, escludendo che il diverso trattamento integri una violazione dei principi di eguaglianza o di tutela della famiglia, proprio perché la convivenza di fatto è frutto di una scelta consapevole di non accedere a un istituto giuridico formalizzato.
Ne discende un dato operativo difficilmente eludibile: la registrazione della convivenza non apre alcun varco verso la reversibilità e allora non può generalmente essere utilizzata come surrogato del matrimonio o dell’unione civile.
Chi intende garantire una protezione economica al partner superstite deve quindi muoversi su altri piani – pianificazione patrimoniale, strumenti assicurativi, ecc. – sapendo però che, sul fronte previdenziale, il confine resta invece tracciato con chiarezza e almeno al momento, non sembra destinato a essere superato neppure – come detto all’inizio – per via interpretativa.
(aldo montini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!