Abbiamo affrontato il tema più volte nell’ultimo anno [Sediva news del 16.3.2022 “Per le società di capitali è imminente un nuovo adempimento” e del 15.2.2023 “Registro dei Titolari Effettivi: una riforma per il momento in grande stand by”] rendendo noto, da ultimo, che l’entrata in vigore del Registro dei Titolari Effettivi *era stata nei fatti sospesa anche per la posizione contraria assunta dalla Corte Europea di Giustizia che aveva/ha basato il suo dissenso sull’esigenza del rispetto dei dati [riguardanti per l’appunto i titolari effettivida parte di chiunque, tra il “pubblico”, avesse inteso/intendesse accedervi.


*Ricordiamo che il Registro dei Titolari Effettivi doveva/è nelle intenzioni del legislatore italiano un registro pubblico tenuto dalle Camere di commercio che contiene informazioni sui soggetti che controllano o possiedono in modo effettivo un’azienda o un’organizzazione [con esclusione delle società di persone]. Il registro è stato introdotto dalla normativa antiriciclaggio [l. 231/2017] al fine di identificare i veri “proprietari” di società o enti e prevenire attività illegali e il riciclaggio di denaro.


Non c’è dubbio che questa posizione della CGUE [giunta addirittura a mettere in mora l’Italia, come del resto anche da noi anticipato] costituiva comunque un ostacolo, e anche un problema da risolvere per il ns. Paese, e dunque nella vicenda è comunque intervenuta l’Agenzia delle Entrate con le “istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 2023”, chiedendo alle società di capitali – a differenza del Registro dei Titolari Effettivi nel quale esse erano escluse – alle società di persone, alle persone fisiche ed agli enti non commerciali di indicare il loro Titolare Effettivo.
Ed è così che è stata “introdotta” per la prima volta la figura del Titolare Effettivo nel quadro RU [che deve essere compilato dai soggetti beneficiari dei crediti di imposta derivanti dalle agevolazioni alle imprese] e precisamente nel rigo RU150, che le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche e gli enti non commerciali devono compilare – come chiariscono le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria – solo nel caso esse risultino beneficiarie delle seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta per le attività di formazione 4.0, codice credito F7;
  • credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative [2020-2022], codice credito L1;
  • credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato relativo a beni ordinari materiali ed immateriali, codice credito L3;
  • beni materiali 4.0 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016), codice credito 2L;
  • beni materiali 4.0 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016), codice credito 3L.

Nel rigo RU150, quindi, oltre ai periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato di uno e/o l’altro credito, occorrerà indicare – negli appositi campi – i dati del titolare effettivo persona fisica, e in particolare:

  • il codice fiscale (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

Infine, una precisazione: quanto precede non riguarda il Registro dei Titolari Effettivi, che deve essere tenuto dalle Camere di commercio, trattandosi ben diversamente di un primo passo verso l’”emersione” del Titolare Effettivo ai fini [soprattutto] della normativa antiriciclaggio.
Anche qui, s’intende, Vi terremo informati sul prosieguo della vicenda.

(aldo montini – cesare pizza)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!