Ho letto qualche giorno fa una vostra Sediva News che parlava del credito d’imposta per i canoni di locazione maturati ma non percepiti e io personalmente mi trovo proprio in una situazione del genere. Sono infatti riuscito finalmente ad ottenere la convalida di sfratto per l’affittuario di un mio immobile abitativo che non pagava da tre anni. Se e come posso recuperare questi canoni che non ho incassato pur avendoci pagato sopra le imposte?

 

Per le locazioni abitative e quindi per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A [esclusi soltanto quelli accatastati A10], c’è dunque – come precisato la volta scorsa – la possibilità di farsi riconoscere un credito d’imposta per i canoni appunto maturati ma non percepiti [nella misura indicata dal decreto di convalida dello sfratto per morosità] nel periodo in cui il contratto era ancora in vita.

Infatti, come prevede l’art. 26 del D.P.R. 917/1986, “(…) i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Al contribuente, perciò, spetterà un credito d’imposta relativamente agli importi dei canoni non riscossi ma (come anche il quesito riferisce) assoggettati comunque a tassazione in anni precedenti, perché non si era ancora in possesso di un provvedimento di sfratto.

Ai fini della determinazione del credito, è necessario in pratica calcolare i tributi versati in più [sempre cioè con riguardo ai soli canoni non percepiti] riliquidando la dichiarazione dei redditi per ognuno degli anni per i quali – in base alla verifica giudiziale nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore – sono state pagate maggiori imposte per effetto appunto dei canoni accertati come non riscossi.

Tale credito d’imposta va indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento di convalida, e però, attenzione, non oltre il termine ordinario (decennale) di prescrizione.

 (andrea raimondo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!