Ci sono delle regole specifiche per la conservazione in farmacia dei flaconi vuoti utilizzati per i preparati e, in generale, dei contenitori di materie prime che sono stati già utilizzati?
L’art. 11, comma 3, del d.m. Salute 18 novembre 2003 prevede che “i flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di analisi devono essere conservati per sei mesi dall’ultimo utilizzo della materia prima che vi era contenuta”.
Sulla confezione che contiene le sostanze acquistate il farmacista deve apporre – facendo ovviamente riferimento alla relativa fattura di acquisto/documento di trasporto – un numero progressivo unico, annotando anche la data di primo utilizzo delle sostanze.
Una volta esaurita la confezione, come Lei sta ipotizzando, sull’etichetta deve poi essere apposta anche la data di ultimo utilizzo del prodotto e, come prescrive la disposizione citata, il flacone – una volta vuoto – deve comunque essere conservato per sei mesi decorrenti proprio dalla data stessa.
Questa, in sintesi, la procedura descritta dai commi 4-6 dell’art. 7 del citato d.m., finalizzata evidentemente a consentire la tracciabilità dei preparati allestiti in farmacia.
Un’ultima notazione, infine, per l’ipotesi in cui – per la realizzazione di un preparato – il farmacista sia costretto a utilizzare sostanze contenute in due diversi flaconi [della stessa sostanza, ovviamente], come del resto può darsi in caso di esaurimento del primo con necessità quindi di aprirne/utilizzarne un secondo.
Ora, in questa evenienza, sulla prima confezione [quella appunto esaurita] il preparatore dovrà apporre, oltre alla data, anche l’ora di ultimo utilizzo, e lo stesso dovrà fare con la nuova confezione, così da garantire la massima tracciabilità delle varie operazioni svolte.
(valeria s.)
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