[sesta e ultima parte]

Eccoci giunti all’ultima parte di questa lunga disamina, nella quale esamineremo rapidamente i temi della Finanziaria 2026 indicati nel titolo.

 

  • Rottamazione Quinquies

Come preannunciato in varie occasioni, la legge di bilancio di quest’anno ha introdotto la c.d. rottamazione quinquies, avente ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 (liquidazione automatizzata e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi) e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 (liquidazione automatizzata e controllo formale della dichiarazione Iva);
  • dal mancato pagamento di contributi INPS dichiarati;
  • dalla violazione di norme del Codice della strada.

N.B. Non rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi che derivano da accertamenti esecutivi e/o di valore ai fini dell’imposta di registro, di liquidazione e di recupero di crediti d’imposta [come anche gli atti di contestazione separata delle sanzioni].


Il contribuente che intenda aderire dovrà farlo inoltrando apposita domanda entro e non oltre il 30 aprile 2026 in forma telematica direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Gli importi pagati avranno ad oggetto soltanto le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle, senza interessi e sanzioni.
Il pagamento potrà essere operato dal contribuente:

  • in unica soluzione;
  • in via rateale con un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.

Qualora si optasse per questa seconda soluzione, i pagamenti della prima, seconda e terza rata dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, mentre quelli dalla quarta alla cinquantunesima rata – a partire dal 2027 – dovranno essere corrisposti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno.
Dalla seconda rata, inoltre, viene applicato un tasso di interesse annuo del 3% calcolato però sin dal 1 agosto 2026.
Quanto alle ultime rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, i pagamenti dovranno essere operati entro il 31 dicembre 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Infine, nel caso in cui non fosse pagata una sola rata o due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata, si decade dalla rottamazione e dunque – in tal caso – dovranno essere corrisposti all’Erario anche sanzioni e interessi.

  • L’imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno e festivo

Il provvedimento prevede per i soli “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro [art. 1, comma 11] – quindi, indifferentemente, sia per i collaboratori farmacisti, sia per i magazzinieri e sia per i commessi, ecc. –  un’imposta sostitutiva dell’IRPEF […e delle addizionali regionali e comunali] del 15% relativamente alle maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno, festivo, nonché per quello svolto nei giorni di riposo settimanali per un limite d’imponibile massimo pari a 1.500 Euro.
Infine, una breve notazione – peraltro già anticipata in una recente Sediva News – sui buoni pasto elettronici: il comma 14 dell’art. 1 della legge di bilancio ha modificato il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti ai dipendenti che passa da 8 a 10 Euro.

  • L’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali e la detassazione dei premi di risultato

Quanto al primo punto [l’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali], i commi 7 e 12 della Finanziaria prevedono questa imposta sostitutiva dell’Irpef relativamente alle imposte sui redditi con un’aliquota del 5% applicata agli incrementi retributivi  corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, a condizione che – si badi bene – nel 2025 il reddito complessivo del prestatore di lavoro non sia stato superiore a 33.000 Euro.
Quanto al secondo [la “detassazione dei premi di risultato”], viene introdotta dai commi 8, 9 e 12 una modifica della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.
In particolare, si prevede – per gli anni 2026 e 2027una riduzione dell’aliquota di tale tributo dal 5% all’1% con l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso da 3.000 a 5.000 Euro lordi.
Per l’applicabilità di questo regime agevolativo è essenziale, però, che nell’anno precedente a quello di percezione di questi emolumenti il reddito da lavoro dipendente del contribuente non sia stato superiore a 80.000 Euro.

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Con questo contributo si conclude pertanto la rassegna dedicata alla Finanziaria 2026, anche se torneremo certamente – e in termini, se del caso, più approfonditi – su alcuni dei temi affrontati già in avvio della prima parte,  ferma in ogni caso, come abbiamo anticipato sin dall’inizio, che il testo integrale dell’analisi verrà pubblicato nei prossimi giorni sul ns quotidiano online piazzapitagora.it.

 

(matteo lucidi)

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