[… purchè il rinnovo venga formalizzato entro il 31 dicembre 2020]

Il c.d. Decreto Dignità [DL 87/2018, convertito con l. 96/18] aveva previsto il rinnovo dei contratti a termine soltanto in presenza di una causale e perciò per ragioni straordinarie ed eccezionali, fermo il rispetto del termine massimo di 24 mesi di durata del rapporto, rinnovato o meno.
Tenuto conto della crisi del lavoro, acuitasi enormemente nel periodo dell’emergenza Covid-19, il Decreto Agosto prevede ora la possibilità, senza necessità di adottare formalità specifiche, di prorogare – entro il 31/12/2020 – tali rapporti senza dover indicare causali o motivazioni.
Resta tuttavia sempre salvo il predetto limite di 24 mesi complessivi di durata, che – è chiaro – potrà scadere anche successivamente al 31/12/2020.
Non è escluso comunque, ed è anzi auspicabile, che questa inessenzialità delle ragioni che giustificano il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, come la sua eventuale proroga, finisca per operare “a regime”.

(giorgio bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!