In una società il pagamento della quota Enpaf spetta ai singoli soci o la società può pagarla per loro, facendo rientrare tale pagamento nelle spese?
Mi riferisco naturalmente ai soci farmacisti.

Ogni farmacista iscritto all’Albo deve obbligatoriamente – ma individualmente e dunque come persona fisica – liquidare all’Enpaf il contributo annuo che gli è posto a carico secondo il regolamento dell’Ente e utilizzando gli specifici bollettini bancari (MAV) trasmessi direttamente dall’Enpaf ai farmacisti tenuti al versamento.
Dal punto di vista fiscale, l’art. 10, comma 1) lett. e), del Tuir dispone che i contributi previdenziali obbligatori per legge – come evidentemente quelli soggettivi dovuti all’Enpaf – sono deducibili [secondo però, attenzione, il c.d. “principio di cassa”] integralmente e senza alcun limite dal reddito imponibile ai fini Irpef.
Pertanto, il contributo – appunto perché inerente alla sfera personale e soggettiva del farmacista che lo corrisponde, sia egli un dipendente, un collaboratore familiare, un lavoratore autonomo, un titolare di farmacia individuale o un farmacista che partecipa a una società di persone o di capitali titolare di una o più farmacie – non può in ogni caso essere ri-compreso tra le spese/oneri di gestione dell’esercizio, indipendentemente che si tratti di un’impresa individuale o societaria.
Inoltre, dovendoci soffermare un momento di più sui farmacisti soci [ai quali del resto Lei espressamente si riferisce], ricordiamo che costoro – partecipino a società di persone o a società di capitali, siano esse composte da soli farmacisti ovvero da farmacisti e non farmacisti, e purché naturalmente siano società titolari di farmaciadevono sempre versare all’Ente il contributo annuo obbligatorio in misura intera.
Aggiungiamo infine per completezza che – secondo la Legge di Bilancio 2018 (Cfr. art. 1, comma 441, L. 205/2015) e la Delibera del Consiglio Nazionale Enpaf 24/04/2018, n. 4 (approvata dalla nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23/05/2018, n. 36/0006667/FAR-L-114) – le società titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti [se società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata] o con maggioranza di soci non farmacisti [se società di persone] sono tenute a corrispondere all’Enpaf lo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’IVA, ferma la debenza del contributo soggettivo in misura piena da parte di tutti i soci farmacisti.Questo contributo dello 0,5% – che le società titolari di farmacia devono versare annualmente all’Ente “entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio” – va classificato contabilmente, esso sì, tra gli “oneri diversi di gestione” e quindi annoverato tra i costi deducibili dal reddito di esercizio.

(mauro giovannini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!