Come ogni anno, il prossimo 2 febbraio [perché il 31 gennaio cade di sabato] scade il termine per il versamento della tassa ricordata nel titolo, escluse naturalmente le Regioni in cui essa non è dovuta.
Dato inoltre che le singole Regioni hanno facoltà di disporre aumenti dei relativi importi – anche per singole voci di tariffa – è opportuno, prima di procedere al pagamento, verificare [sul sito web ufficiale della Regione] le misure vigenti in quella di appartenenza, che potrebbero differire da quella originaria fissata dal provvedimento istitutivo [per le Regioni a statuto ordinario] del tributo [D.lgs. 230/1991].
La tassa – sia di rilascio [c.d. una tantum] che di rinnovo annuale – non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.
Infine, per le Regioni a statuto speciale [Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige], soprattutto tenendo conto proprio della specificità dei rispettivi ordinamenti, sarà opportuno verificare anche l’applicabilità della tassa nel singolo territorio regionale e la sua misura.
In caso di pagamento tardivo, si ricorda che anche per la tassa di concessione regionale è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare l’eventuale violazione, ricordando anzi che il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale [dall’1/1/2026 pari all’1,6%], con maturazione giorno per giorno.
Rammentiamo infine, se necessario, che la tassa annuale di concessione regionale rappresenta un costo deducibile nel bilancio della farmacia, e che rientra ‑ per chi ama questi temi – nella categoria “oneri diversi di gestione”.

 

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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