[prima parte]

Come negli altri anni, anche questa volta la Rubrica riparte con una analisi adeguata – perlomeno con riguardo ai temi di maggior interesse per la farmacia e/o il farmacista – del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028”, che poi è naturalmente e semplicemente la legge di bilancio 2026, approvata con l. n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata nella GU dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1 gennaio 2026, “salvo quanto diversamente previsto” nel testo stesso del provvedimento.

Ricordando che anche questa finanziaria – tanto per cambiare – si risolve [per effetto della solita questione di fiducia posta all’immancabile maxi emendamento governativo] in un unico Art. 1 e 973[!] commi, abbiamo scelto, come argomento d’esordio, il tema – del resto, di per sé, ampio quanto basta – indicato nel titolo, cui nei prossimi giorni seguiranno pertanto le analisi degli altri aspetti secondo noi più cospicui e che verranno successivamente raccolte, unitamente a questa News, in un unico testo/compendio pubblicato nel nostro quotidiano online “Piazzapitagora.it” [inoltre, quanto prima, per dare finalmente un seguito concreto all’impegno assunto qualche tempo fa, riporteremo i pareri che – tra quelli pervenuti – ci sono parsi in pratica complementari tra loro e dunque forse in grado di meglio rappresentare una ipotetica communis opinio della vostra categoria, e di esperti del settore, sulla vicenda così delicata accennata nella Sediva News del 31 dicembre u.s. “Chi ha paura di Amazon?”].

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Eccoci allora alle questioni di rilievo trattate dalla Legge di bilancio 2026 su argomenti d’altronde affrontati in prima battuta dallo stesso provvedimento, e quindi: IRPEF, detrazioni d’imposta, locazioni brevi, plusvalenze, riserve in sospensione d’imposta e partecipazioni societarie.

 

  • Rimodulazione degli scaglioni IRPEF [commi 3-4]

Scende dal 35% al 33% l’aliquota applicata sullo scaglione di reddito intermedio, e perciò:

  • i redditi fino a Euro 28.000 sconteranno ancora l’aliquota del 23%;
  • oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000, l’aliquota è fissata nel 33%;
  • mentre sui redditi eccedenti Euro 50.000 continuerà ad applicarsi il 43%.

Il risparmio fiscale massimo sarà quindi pari a 440 euro, perché:

(50.000– 28.000) x (35% – 33%) = 440 euro.

 

  • Riduzione di 440 euro di specifici oneri detraibili [commi 3-4]

Per compensare la riduzione del gettito erariale derivante dalla detta misura di 440 euro, i contribuenti con un reddito imponibile complessivo superiore a 200.000 euro [escludendo, tuttavia, dal conteggio il reddito inerente all’abitazione principale e alle relative pertinenze] è prevista una riduzione per il medesimo importo – appunto 440 euro –  della detrazione d’imposta connessa a determinate tipologie di oneri detraibili.
In particolare, con l’introduzione – per effetto del comma 4 dell’art. 1 della legge – del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter del Tuir, viene ridotta, nel tetto massimo per l’appunto di complessivi 440 euro, la detrazione dall’imposta lorda in relazione:

  • a tutti gli oneri che danno diritto alla detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie per le quali, dunque, non c’è alcuna novità;
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Tale riduzione, tuttavia, non riguarda altre tipologie di oneri detraibili, quali:

  • detrazioni per familiari a carico;
  • detrazioni per canoni di locazione;
  • detrazioni per interventi di recupero edilizio.

 

  • Locazioni brevi [comma 17]

È una delle vicende più dibattute in sede parlamentare e viene confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% [sulla prima abitazione] e del 26% [sulla seconda abitazione] anche tramite intermediari, e però, attenzione, al tempo stesso è stata ridotta da 4 a 2 unità immobiliari la facoltà di optare per la cedolare secca per le locazioni non imprenditoriali.
Sono ritenuti tali dalla legge – senza possibilità di “prova contraria” – i titolari di non più di 2 appartamenti utilizzati per le locazioni brevi, scattando pertanto, dal terzo in poi, la presunzione di imprenditorialità con il conseguente obbligo di apertura di una partita iva, di una posizione previdenziale, ecc..

 

  • Modifiche al regime delle plusvalenze [commi 42-43]

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, e quindi sostanzialmente a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi di quest’anno, le plusvalenze realizzate sui beni strumentali e patrimoniali [si ricorda che la plusvalenza è data dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il c.d. valore netto contabile] sono interamente imponibili nell’anno di realizzazione, venendo quindi meno la possibilità di rateizzare le relative imposte nell’esercizio di realizzo e nei 4 esercizi successivi.
Permane invece la possibilità di rateizzare quanto dovuto sulle differenze realizzate a seguito di cessioni d’azienda o rami di essa, a patto che il periodo di detenzione non sia inferiore a 3 anni.

 

  • Affrancamento straordinario delle riserve [commi 44-45]

È prevista per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta [parliamo perciò di società] la possibilità di un affrancamento mediante il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10% dell’ammontare della riserva che si vuole affrancare, e tale ammontare assumerà così la natura di riserva di utili, con conseguente possibilità di sua distribuzione ai soci senza alcun ulteriore aggravio fiscale per la Società.
L’imposta sostitutiva del 10% dovrà essere liquidata nella dichiarazione dei redditi riferita al 2025, e versata obbligatoriamente in 4 rate annuali, la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2025 [giugno/luglio 2026] e le altre tre nei tre anni successivi.

 

  • Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni [comma 144]

Viene elevata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società quotate e non quotate di cui alla l. 448/2001 dal 18% al 21%.
Tale incremento di 3 punti percentuali ha efficacia dalle rivalutazioni riferite alla data del 01/01/2026 e perfezionate entro il 30/11/2026.

(mauro giovannini – mario astrologo)

(continua)

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