[seconda parte]
Continuando la nostra disamina della Legge di bilancio 2026, è ora il momento di affrontare i temi indicati nel titolo.
- Contributi a forme pensionistiche;
A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutti i neoassunti, ma solo per loro, l’adesione alla previdenza complementare sarà automatica nella forma prevista dai contratti collettivi e perciò il TFR dovrà essere versato annualmente in uno dei fondi pensione complementari previsti, per l’appunto, nei contratti stessi.
Però, il lavoratore dipendente, entro 60 giorni dall’assunzione, avrà facoltà di scegliere un fondo complementare diverso da quello indicato dal contratto collettivo, o addirittura di rinunciare al versamento dell’importo in un qualsiasi fondo complementare, potendo così nei fatti – in caso di rinuncia – lasciare il TFR in azienda.
Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR a un fondo complementare [quello previsto nel contratto collettivo o quello prescelto dal lavoratore] scatta invece ineludibilmente, e quindi senza lasciare margine di scelta al lavoratore, se l’azienda ha più di 60 dipendenti, e questo limite scende a 50 dal 1° gennaio 2028 e a 40 dal 1° gennaio 2032.
Viene in ogni caso elevato da € 5.164,57 a € 5.300,00 il limite di deducibilità dalle imposte dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle diverse forme di previdenza complementare accennate poco fa.
- Divieto compensazione ruoli;
A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene interdetta la compensazione con crediti d’imposta a tutti i contribuenti – titolari di farmacia e non, farmacisti e non, società di persone o di capitali – quando abbiano debiti iscritti al ruolo per importi superiori ad € 50.000 [oggi il limite è di € 100.000].
Ma il divieto non opera se il debito tributario è stato rateizzato e/o se viene presentata la domanda di rottamazione dei ruoli.
- Ritenute di acconto d’imposta tra imprese;
Dal 1° gennaio 2028 diventa obbligatoria una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da applicare sull’ammontare delle fatture relative ad operazioni tra imprese [prestazioni di servizi e cessione di beni], escluse dunque le transazioni economiche nei confronti dei consumatori finali.
L’aliquota è dello 0,5% per il 2028 e dell’1% a decorrere dal 2029.
Dovrà essere però emanato un provvedimento dall’Agenzia delle Entrate circa le modalità applicative di questa nuova ritenuta che – è fin troppo ovvio – complicherà parecchio [stando perlomeno a quel poco che si ricava dalla Legge di bilancio] la vita delle imprese, e naturalmente le farmacie non faranno eccezione perché si vedranno coinvolte in questa importante novità, ad esempio, anche le fatture di merce (!) emesse sia dall’industria che dal grossista, ma non quelle emesse dalla farmacia agli acquirenti, che evidentemente sono più o meno tutti cessionari al dettaglio e perciò consumatori finali.
- Definizione tributi locali
Il provvedimento attribuisce a regioni e/o altri enti locali la facoltà di disporre/introdurre autonomamente forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza, senza in ogni caso poter ridurre il loro ammontare, ma potendo comunque intervenire [fino dunque ad azzerarlo…] sull’importo dovuto a titolo di sanzioni e/o interessi.
Come per altre vicende, tuttavia, potremo tirare le fila sull’impatto di questa disposizione di legge soltanto alla luce delle decisioni assunte dai vari enti locali.
(stefano lucidi)
(continua)
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