Come anticipato a fine anno 2022, riprendiamo i nostri colloqui quotidiani con voi partendo dall’analisi della Legge di Bilancio 2023 [pubblicata nella GU n. 303 del 29/12/2022 S.O. n. 43], e soffermandoci sulle novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento.

Secondo consuetudine, la disamina seguirà anche in questa circostanza l’ordine alfabetico.

  • A come Affrancamento polizze assicurative

Le quote detenute in fondi Oicr [Organismi di investimento collettivo del risparmio] al 31 dicembre 2022 e le polizze di assicurazione sulla vita – salvo quelle che scadono al 31 dicembre 2024 – potranno essere affrancate ai fini fiscali versando un’imposta sostitutiva pari al 14% entro il 16 settembre 2023.

  • A come Agevolazioni acquisto prima casa per soggetti Under 36

L’agevolazione, prorogata al 31 dicembre 2023, riguarda l’acquisto per uso abitativo della prima casa da parte degli under 36 [vedremo subito in che senso], e prevede in particolare l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Per beneficiare del bonus è necessario presentare domanda appunto entro il 31 dicembre 2023 e soddisfare i seguenti requisiti:

  1. non aver compiuto i 36 anni di età alla data del rogito di acquisto della prima casa;
  2. non avere un ISEE superiore a 40.000 euro;
  3. acquistare/aver acquistato l’immobile ad uso abitativo entro il 31 dicembre 2023.
  • A come Aliquota IVA su prodotti igienici femminili e per l’infanzia.

È disposta la riduzione al 5% dell’aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia […anche se non tutti] e su quelli dedicati all’igiene intima femminile anche se non compostabili, come invece era previsto fino ad oggi.

  • A come Aumento dell’ammortamento del costo di fabbricati strumentali

Viene innalzata dal 3 al 6% la quota limite annua di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle annualità 2023-2027: la misura, tuttavia, riguarda soltanto le imprese indicate in un apposito elenco in cui in ogni caso non rientrano le farmacie.

  • B come Barriere architettoniche

La detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche è stata prorogata al 31 dicembre 2025.

Tali interventi devono essere deliberati dalle assemblee condominiali con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che a loro volta rappresentino complessivamente almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

  • B come Bonus Iva per l’acquisto di case green

Per l’acquisto dalle imprese costruttrici di immobili residenziali di classe energetica A o B entro il 31 dicembre 2023 è introdotta una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata in sede di rogito, a propria volta ripartita in n. 10 rate costanti a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

  • B come Bonus mobili

Incrementato per l’anno 2023 il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Inoltre, invece di scendere – come avrebbe dovuto essere – a 5.000 Euro [in luogo della misura eccezionale prevista per il solo 2022 di Euro 10.000], l’importo limite del bonus viene fissato in 8.000 Euro, sia pure per il solo 2023, e dunque dal 2024 in poi, salvi diversi e ulteriori provvedimenti, il tetto tornerà ad essere appunto quello di 5.000 Euro.

Ricordiamo che la detrazione spetta se gli interventi di recupero siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.

  • C come Contabilità semplificata: innalzato il limite

A far data dal 1° gennaio 2023 possono optare per la tenuta della contabilità semplificata:

  1. le imprese esercenti attività di prestazione di servizi con un ammontare di ricavi – realizzati nel 2022 – non superiore a euro 500.000 [limite che nel 2022, con ricavi base 2021, era di euro 400.000];
  2. le imprese che esercitando – come le farmacie – anche altre attività, abbiano realizzato nel 2022 un ammontare di ricavi non superiore a euro 800.000 [nel 2022, con ricavi base 2021, il limite era di euro 700.000].
  • C come Contrasto dell’AdE alle partite IVA c.d. “apri e chiudi”

Al fine di evitare abusi derivanti dall’apertura e dalla quasi immeditata chiusura di una partita IVA, il provvedimento dispone una procedura di controllo esercitata dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, quando l’Ente impositore ravvisa dei rischi particolari, può provvedere convocando il contribuente titolare di partita IVA chiedendogli ulteriori informazioni e/o documentazione.

Qualora l’attività ispettiva dell’AdE dia risultati negativi [o nel caso in cui il contribuente non si sia presentato a fronte dell’“invito”], l’AdE provvederà d’ufficio alla chiusura della partita IVA irrogando una sanzione di 3.000 Euro al contravventore.

N.B. – Dopo l’irrogazione della sanzione potrà essere richiesta una nuova partita IVA, ma solo a fronte del rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e comunque di un importo non inferiore a 50.000 Euro.

Attenzione quindi ad aprire e chiudere la partita IVA con eccessiva leggerezza…

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

(continua)

 

N.B. La News verrà pubblicata integralmente sul sito (http://www.piazzapitagora.it/)

 

 

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