La nostra snc titolare di farmacia, con quattro soci, ha tra i beni sociali un’autovettura che abbiamo acquistato un paio di anni fa. Tuttavia, recentemente abbiamo constatato che uno di noi quattro si serve di questa automobile per fini personali. La cosa ci sta creando parecchio disagio in quanto ci siamo ritrovati più volte a non avere a disposizione la macchina quando dovevamo effettuare delle consegne a domicilio, senza contare che l‘utilizzo massiccio di beni della farmacia da parte di un socio ne impedisce l’uso da parte degli altri creando quindi squilibrio all’interno della società.
Nonostante i richiami avanzati più e più volte nei confronti del nostro socio, questo si ostina a utilizzare a suo piacimento l’automobile imputandoci il fatto che essendo membro della compagine sociale, questo rientri fra i suoi diritti. È vero che un socio può utilizzare un bene della società per fini propri?
È un tema che abbiamo già trattato in alcune Sediva News, ma, soprattutto per la frequenza con cui vengono segnalate queste vicende, è forse utile tornare ancora una volta sull’argomento.
Il socio, e qui non ci sono dubbi, non può utilizzare a suo piacimento un bene della società, se non altro per l’univoco disposto dell’art. 2256 cod. civ., secondo il quale “il socio non può servirsi senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società”.
Questa disposizione può dunque essere inquadrata come un riflesso del principio di destinazione specifica impressa ai beni sociali, che pertanto, ribadiamo, non possono essere distratti per finalità diverse da quelle espressamente indicate nell’atto costitutivo/statuto della società ovvero convenute separatamente tra i soci.
Quindi, come chiaramente precisa la norma, l’uso personale delle cose sociali – senza ovviamente il consenso di tutti i soci – costituisce almeno in astratto un’ipotesi di violazione del contratto sociale dal quale scaturisce, se non altro, l’obbligo a carico del socio inadempiente di risarcire gli eventuali danni arrecati con il suo comportamento.
Non solo, perché nei casi più gravi sorge addirittura a favore degli altri soci il diritto di chiedere l’esclusione del socio dalla società [v. art. 2286 cod. civ.].
È chiaro, però, che per giungere a conclusioni così serie è necessario che l’“accaparramento” di un bene sociale da parte del socio si ponga effettivamente come un’infrazione, addirittura, dell’affectio societatis che deve notoriamente caratterizzare sia la spinta iniziale dei soci a esercitare in forma collettiva un’impresa commerciale e sia il motore della sua continuità di funzionamento.
Nei casi più lievi, insomma, bisogna tentare di prevenire o perlomeno superare ragioni di contrasto.
(marco righini)
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