Il Governo ha sollevato un conflitto Stato/Regione avanti la Corte Costituzionale, impugnando la L.R. Toscana n.61/2024, che ha limitato/circoscritto agli immobili destinati a locazioni turistiche [escludendo dunque quelli a uso residenziale] l’esercizio/svolgimento di attività ricettive, consentendo in ogni caso ai comuni a più alta densità turistica e comunque ai capoluoghi di provincia – ecco il punto – di individuare con proprio regolamento “zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve”.
La Corte Costituzionale ha tuttavia respinto il ricorso del Governo, considerando non irragionevoli le previsioni normative toscane, precisando inoltre testualmente che “il livello regionale e quello locale, dunque, sono in linea di massima più adeguati per adottare la disciplina amministrativa volta a conciliare gli interessi dei proprietari e degli utenti con quelli contrapposti [di tipo sociale ed urbanistico]”.
Almeno in Toscana, perciò, e verosimilmente anche – stando a notizie dell’ultim’ora – in Emilia Romagna [che sembra infatti prossima all’emanazione di una legge regionale in materia], chi ha interesse dovrà cambiare la destinazione d’uso dell’appartamento destinato a locazioni turistiche, ferma anche qui la facoltà dei comuni di individuare le zone ove consentire questo tipo di attività, che d’altronde – almeno negli ultimi anni – sembra davvero imperversare, specie nelle nostre città “più turistiche”.
Si può anche ragionevolmente presumere che altre Regioni si adeguino – presto o tardi, e magari rapidamente – e quindi disciplinino la materia nel loro territorio, con buona pace di chi ha destinato i propri immobili alle locazioni brevi.

(stefano lucidi)

 

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