La nostra srl titolare di farmacia è gestita da due amministratori in forma disgiuntiva per talune materie e congiuntiva per altre.
Siamo obbligati, secondo le nuove disposizioni, a comunicare la PEC dei due amministratori?
Ci riferiamo naturalmente alle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, che – intervenendo sull’art. 5 del DL 179/2012 [già peraltro modificato dalla Legge di Bilancio 2025] – riduce le figure societarie obbligate alla comunicazione:
- all’amministratore unico;
- all’amministratore delegato;
- e al presidente del CdA, qualora manchi un amministratore delegato.
Sul tema, Unioncamere in un suo recente documento ha fornito alcune importanti precisazioni. Vediamole.
Intanto, secondo la lettera della legge risultano esclusi dal nuovo adempimento:
- i consiglieri;
- i membri di comitati o organi interni;
- le cariche minori all’interno della società;
- gli amministratori delle società di persone [e quindi tutte le farmacie che sono gestite in forma di snc o di Sas].
L’obbligo resta invece in capo alle società di capitali (e quindi anche alle farmacie gestite in questa forma), alle cooperative e alle società consortili.
Unioncamere precisa poi, espressamente, che “L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma”.
Riteniamo pertanto – perlomeno allo stato attuale dei chiarimenti “disponibili” – e giungendo finalmente al dubbio esposto nel quesito, che le srl titolari di farmacia che abbiamo adottato una forma di governance diversa da quella dell’amministratore unico o del consiglio di amministrazione (con o senza nomina di un consigliere delegato) non siano obbligate ad effettuare alcuna comunicazione, tenuto conto che, come precisato dalla stessa Unioncamere, l’obbligo riguarda espressamente e tassativamente le sole società di capitali e per le tre figure richiamate [amministratore unico, amministratore delegato e/o presidente del c.d.a in assenza, come detto, dell’amministratore delegato].
Ricordiamo inoltre che è obbligatorio altresì utilizzare una PEC personale [anche quella professionale già detenuta dall’amministratore] distinta da quella della società; e infatti il domicilio digitale dell’amministratore indicato non può coincidere con l’indirizzo PEC aziendale, dovendo essere univoco, personale e attivo.
Per quanto riguarda le scadenze, e quindi i termini entro cui mettersi in regola:
- gli amministratori che risultavano già in carica al 31 ottobre 2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025;
- per le nuove nomine o le riconferme successive, la comunicazione deve avvenire insieme alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese.
In caso di inadempimento, se perciò non provvede entro le dette scadenze, la società:
- rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro;
e inoltre
- se una domanda di nomina o riconferma viene presentata senza la comunicazione del domicilio digitale del soggetto interessato, l’ufficio del Registro delle Imprese sospende la pratica fino a quando la situazione non viene regolarizzata.
Infine, la comunicazione della sola PEC – senza modifiche alla rappresentanza o al domicilio fisico – non comporta diritti di segreteria né imposta di bollo, ma, se la PEC viene comunicata contestualmente a una nuova nomina o riconferma, si applicano i diritti e i bolli previsti per quella iscrizione.
Restano invece assoggettate al pagamento dei costi ordinari le comunicazioni facoltative di soggetti non obbligati.
(stefano.civitareale)
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