Per motivi anagrafici e personali ho deciso di trasferire la mia farmacia, che possiedo individualmente, a mio figlio farmacista che ha sempre lavorato al mio fianco e ha dimostrato di poter continuare da solo a condurre l’esercizio. Ci siamo rivolti a un avvocato che, tuttavia, ci ha avvertiti che attuando questo passaggio si determinerebbe in capo a mio figlio una sopravvenienza attiva e in quanto tale tassabile. Vorrei una vs. conferma in un senso o nell’altro.

Questo, sciaguratamente, è uno dei punti ancora per buona parte oscuri di una figura – il patto di famiglia – che, diversamente, siamo convinti si rivelerebbe molto più “gettonata” di quanto parrebbe esserlo attualmente, e questo nonostante i suoi numerosi incontrovertibili pregi anche sotto l’aspetto strettamente giuridico.

Qui, infatti, dottrina e giurisprudenza esprimono ancor oggi avvisi diversi.

Secondo un orientamento, infatti, sol quando l’assegnatario eserciti un’attività di impresa può essere configurabile – con la necessità dunque di determinarla – una sopravvenienza attiva a carico dell’assegnatario, che soltanto in tale evenienza, in conformità del resto all’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, può di conseguenza ricevere [anche tramite un patto di famiglia] l’azienda come “imprenditore”, e per ciò stesso subire la relativa tassazione.

L’altro orientamento è naturalmente di segno perfettamente opposto e per esso la qualifica dell’assegnatario risulta irrilevante, non avendo pertanto alcun rilievo che egli riceva l’azienda come imprenditore o come persona fisica, trovando cioè in questo caso applicazione l’art. 58, comma 1, del TUIR con la conseguente neutralità fiscale dell’operazione.

Può essere di qualche utilità ricordare, infine, che la  giurisprudenza di merito sembra prediligere questo secondo corno del dilemma, quindi quello della neutralità fiscale e, per quel che ci riguarda e per quanto possa interessare, questo è anche il nostro pensiero [diverso perciò da quello dell’avvocato da Lei interpellato] dovendo quindi concludere – in ordine al quesito – che l’assegnazione dell’azienda/farmacia a Suo figlio non dovrebbe determinare una sopravvenienza attiva e quindi alcuna sua tassabilità.

                                                         (matteo lucidi – cesare pizza)

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