Mi ricordo che ne avete già parlato ma a noi resta ancora il dubbio se, per i distributori esterni alla farmacia, oltre a trasmettere i dati di vendita all’Agenzia delle Entrate tramite software collegato, bisogna anche emettere fattura o scontrino fiscale corrispondente.
Intanto, i quesiti possono esserci richiesti anche quando si tratti di argomenti già trattati perché in realtà le risposte possono rivelarsi egualmente attuali e di interesse generale e non foss’altro che per questo torniamo spesso su argomenti già oggetto di disamina.
Per venire al quesito, perciò, nonostante la previsione – dal 1° aprile 2017 – dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per le cessioni di beni tramite vending machines, gli esercenti non sono tenuti all’emissione dello scontrino fiscale [art.2 lett. g) DPR 696/96]; e per il c.d. “documento commerciale”, che come noto con l’avvento dei corrispettivi telematici ha sostituito lo scontrino fiscale, vale lo stesso esonero [art. 1, comma 1, Decreto inter. 07/12/2016].
Resta tuttavia l’obbligo di rilascio della fattura – ai sensi dell’ art. 22 DPR 633/72 – ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
A questo punto ci si potrebbe domandare come il cliente possa ottenere l’emissione della fattura dal momento che l’operazione è automatica e/o quando il distributore operi a farmacia chiusa, ma il vero è – attenzione – che proprio qui c’è una carenza di tutela del cliente, che nei fatti si vedrà infatti sostanzialmente costretto a rinunciare alla fattura o ad attendere la riapertura dell’esercizio per richiederla, potendo egli contare, intuibilmente, soltanto sulla “pazienza” della farmacia per il rilascio del documento.
(stefano civitareale)
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