[…e quindi chi non ha aderito per il biennio 2024-2025, può farlo per il biennio 2025-2026 e così anche – anno per anno – per gli anni a venire]
Il Concordato Preventivo Biennale – rimarchiamo la notizia per il suo rilievo pratico anche se in realtà si tratta di una vicenda che era già nota – è proprio “a regime”.
E questo, tradotto in “soldoni”, vuol dire che – chi non ha aderito a quello proposto per gli anni 2024–2025 – può aderire a quello proposto per il biennio 2025–2026 ma dovrà farlo in sede di dichiarazione dei redditi di quest’anno e così di seguito di anno in anno per l’anno stesso e per l’anno volta a volta successivo.
Quindi, tanto per esemplificare, se non ho potuto o voluto aderire alla proposta per il biennio 2024-2025, potrò nel corso di quest’anno – in sede, come detto, del Mod. 2025-Redditi 2024 aderire alla proposta del Fisco per il biennio 2025-2026. E così via in ogni anno successivo.
Chi invece ha aderito al CPB 2024-2025, potrà – se vorrà – aderire anche alla proposta per il biennio 2026-2027 e dovrà farlo nel Mod. 2026–Redditi 2025; e così dicasi [se non interverranno provvedimenti modificativi del legislatore] anche per il biennio 2028-2029, per il biennio 2030-2031 e così via…
Questo, dunque, è ormai chiaro.
E però, attenzione, il Consiglio dei Ministri del 13 marzo u.s. ha approvato uno schema di decreto legislativo di modifica proprio di alcune disposizioni che presiedono all’applicazione del CPB, ed è un provvedimento che sarà presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato per l’acquisizione dei relativi prescritti pareri.
In particolare, a decorrere dai CPB 2025-2026 lo schema del d.lgs. prevede in primo luogo che l’adesione deve essere presentata – bensì, come già ribadito, con la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024 – non però entro il 31 luglio ma entro il 30 settembre p.v. [perché proprio questo diventa ora il termine ultimo – spostato, come abbiamo appena visto, dal 31 luglio al 30 settembre – per la trasmissione dell’Unico 2025-Redd. 2024 nel caso in cui si intenda aderire al CPB per il biennio 2025-2026, mentre negli altri casi, quindi sul piano generale, il termine ordinario diventa quello del 31 ottobre 2025].
Il CPB non potrà più, però, essere “appannaggio” dei contribuenti forfettari, i quali pertanto hanno avuto la sola occasione del 2024 [e non il 2025] e nulla più per il futuro.
Quanto alle imposte dovute sul reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate per aderire al concordato per le due annualità, occorre rammentare che per il biennio 2024-2025 sulla differenza tra il reddito preso a base ai fini del CPB [quello del 2023] e quello proposto era dovuta soltanto un’imposta sostitutiva [o meglio una flat tax] del 10% se il punteggio ISA ottenuto per l’anno 2023 era pari o superiore a 8, del 12% se il punteggio ISA era pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, del 15% se il punteggio ISA era inferiore a 6.
Ora, invece, secondo lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM per il concordato 2025-2026 e [a quanto pare anche] per i bienni successivi la predetta flat tax si applica soltanto fino all’importo di € 85.000 [calcolato quale differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta 2024], mentre per la parte eccedente verrà applicata l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF [persone fisiche e soci di società di persone] e del 24% per i soggetti IRES [società di capitali]. E però, nel caso delle società di persone, la soglia di € 85.000,00 viene calcolata sul reddito della società e non su quello dei singoli soci.
Ad esempio: impresa individuale o società di persone con ISA pari a 9.
Reddito 2024 € 100.000,
Reddito proposto per anno 2025 € 195.000
Tassazione ordinaria fino ad € 100.000
Tassazione al 10% da € 100.000 a € 185.000 = € 8.500
Tassazione al 43% da € 185.000 a € 195.000 = € 4.300
Inoltre, nel d.lgs. è stata anche introdotta una nuova causa di esclusione dal CPB per i lavoratori autonomi/professionisti che partecipano anche ad associazioni professionali o a società tra professionisti: sarà cioè possibile per costoro aderire al concordato preventivo solo nel caso in cui aderiscano al CPB anche le associazioni o società dagli stessi lavoratori autonomi/professionisti partecipate.
Infine, verrà precisato con una norma di interpretazione autentica che causa di esclusione o di cessazione dal CPB è il conferimento della sola azienda in società, e non anche i conferimenti di natura diversa [come ad esempio somme di denaro per effetto, poniamo, di aumenti di capitale o simili].
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Come sempre, a questo punto non ci resta che attendere il testo definitivo del provvedimento e tornare sui temi di maggior interesse eventualmente oggetto degli interventi legislativi.
(stefano lucidi)
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