Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale – come noto – l’imposta di registrazione può essere, a discrezione del contribuente, corrisposta in unica soluzione [quindi calcolata sull’intero corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto] oppure anno per anno.
In caso di registrazione tardiva si applica il disposto dell’art. 69 del DPR 131/86 – modificato dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2025 – secondo cui “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta […] è punito con la sanzione amministrati pari al 120% dell’imposta dovuta […]. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare delle imposte dovute”.
Sul punto, però, si è a lungo dibattuto circa la migliore determinazione dell’ammontare delle sanzioni dato che l’imposta dovuta avrebbe potuto essere calcolata sia sulla prima annualità – come sostenuto dalla Cassazione – e sia sull’intera durata contrattuale, tesi quest’ultima da sempre sostenuta dall’AdE .
Ma è di pochi giorni fa la risoluzione n. 56/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate ha ribaltato il citato suo precedente orientamento interpretativo [mettendo verosimilmente un punto alla vicenda …], aderendo alla tesi della Suprema Corte – cfr. Cass. nn. 717/2022, 1453/2022, 2585/2024, 2357/2024 – consolidata, come vediamo, nel corso degli anni, secondo cui la sanzione ex art. 69 deve calcolarsi sull’imposta dovuta solo per la prima annualità.

(cesare pizza)

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