Qualche dubbio indubbiamente può sorgere leggendo la recente deliberazione 18/12/2025 n.1247 della Regione Lazio recante “Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenente all’arte sanitaria-non mediche”.
Stiamo parlando, lo ricordiamo, delle seguenti professioni, tutte sanitarie e tutte non mediche: infermiere, infermiere pediatrico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Alle farmacie, s’intende, interessa ospitare [tendenzialmente a giorni alterni e però anche, laddove possibile, proprio nello stesso “spazio” allestito nei locali dell’esercizio, ma allora è esattamente qui che sorgerebbe o potrebbe sorgere il problema insito nell’interrogativo posto nel titolo] soltanto alcune delle professioni elencate, e prime fra tutte l’infermiere e il fisioterapista, che, come sapete, sono le due espressamente previste nella normativa sulla “farmacia dei servizi”, di cui, in particolare, al D. Lgs. 153/2009.
Ora, la deliberazione della Regione Lazio – dando atto che il panorama nazionale sotto questo profilo è molto variegato [perché alcune regioni non prevedono normative specifiche per l’apertura di studi professionali non medici, mentre altre hanno disciplinato in maniera specifica l’esercizio di queste attività] – ha previsto:
– che i professionisti sanitari non medici,  iscritti in ordini professionali e che erogano prestazioni presso studi, devono tra l’altro procedere alla comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche tramite un’apposita piattaforma informatica; e
– che “negli studi professionali singoli, associati o STP-[Società Tra Professionisti] la rotazione all’interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l’uso degli spazi e l’invio della “comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche” di ciascun professionista/legale rappresentate”.
È pur vero che la deliberazione laziale si riferisce agli studi professionali “singoli, associati o STP”, ma sembra di poter affermare che il locale adibito ad attività professionale non medica [ad esempio, per l’appunto, per le prestazioni infermieristiche e di fisioterapia] rappresenta per questi professionisti – come dire? – il “proprio studio”, con il conseguente obbligo di comunicare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’attività all’interno della farmacia restando per ciò stesso impedita la rotazione tra loro delle rispettive attività professionali nello stesso locale.
Invero, tale deliberazione sembra porsi in contrasto con l’art. 21 della nuova convenzione farmaceutica nazionale, poiché al comma 7 si prevede che: “La farmacia che effettua le prestazioni di cui al presente articolo deve rispettare quanto previsto dall’allegato 4 del presente Accordo e possedere i seguenti requisiti minimi:

  1. spazio di nove metri quadri per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o delle prestazioni effettuate dai fisioterapisti;
  2. attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, ecc..);
  3. dotazione minima per la gestione dell’emergenza;
  4. presenza di servizi igienici attrezzati per disabili.”

L’endiadi e/o indicata nella lettera a) del comma 7 esprime – ci pare – un concetto unitario, quindi la possibilità di una, dell’altra o di entrambe le opzioni, cosicché alla domanda posta nel titolo di questa News sembra potersi dare una risposta affermativa, nel senso dunque di consentire la rotazione nello stesso locale di più professioni, anche se una tale conclusione [comunque tutt’altro che campata in aria…] potrebbe naturalmente rivelarsi, per quanto già osservato, in contrasto con la deliberazione della giunta laziale e quindi, quantomeno per le farmacie del Lazio, qualche incertezza fatalmente permarrebbe.
Tenuto conto, in ogni caso, che la regolamentazione delle prestazioni sanitarie non mediche in farmacia è rimandata dalla nuova convenzione nazionale a singoli accordi integrativi regionali, sarebbe insomma opportuno – è chiaro – che appunto in quella sede fosse se non altro confermata la possibilità di adibire a più professioni sanitarie anche gli stessi locali [uno o più] della farmacia.
Chissà che anche questa “apertura” possa di per sé dare una qualche spinta ulteriore verso il decollo della “farmacia dei servizi”…

(stefano lucidi)

 

 

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