Ne abbiamo parlato, come qualcuno certo ricorderà, nella Sediva News del 16 marzo 2022 [“Per le società di capitali è imminente un nuovo adempimento”], alla quale pertanto rinviamo per un più ampia disamina.
In quella circostanza, però, davamo per imminente – perché tutto lo lasciava credere – l’istituzione presso le camere di commercio di un Registro dei Titolari Effettivi con conseguente obbligo per le società di capitali di comunicare:
- i dati identificativi della/e persona/e fisica/che indicate come titolare/i effettivo/i;
- l’entità della partecipazione [diretta o indiretta] delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell’ente come titolare effettivo.
Non sempre, peraltro, tutto quel che sembra certo poi nei fatti si rivela tale e le ragioni possono essere le più varie, tant’è che – per restare al nostro tema – la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 22 novembre 2022, relativa alle cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, ha ritenuto invalida la disposizione prevista nella normativa antiriciclaggio [istitutiva tra l’altro, giova ricordarlo, anche del Registro in argomento] che consentiva il libero accesso per chiunque ai dati riguardanti, per l’appunto, il titolare effettivo.
E, dato che – come noto – le decisioni della Corte Europea di Giustizia, oltre a produrre evidentemente effetti nella causa decisa, è dotata secondo la normativa comunitaria di forza esecutiva all’interno di tutti gli Stati membri, anche il nostro Stato dovrà qui fatalmente conformarvisi e di conseguenza modificare l’impianto legislativo.
Non ci resta che attendere…
(aldo montini – valerio pulieri)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!