Mi sono da poco separata e l’amministratore di condominio dell’immobile assegnatomi dal giudice come casa familiare mi ha richiesto il pagamento delle spese condominiali. Quali spese sono a mio carico e quali, invece, spettano al mio ex coniuge, proprietario dell’abitazione?
In caso di assegnazione della casa familiare a seguito di separazione o divorzio, le spese condominiali restano a carico del proprietario dell’immobile, in quanto unico soggetto obbligato nei confronti del Condominio.
L’amministratore non può quindi agire per il recupero delle somme nei confronti dell’assegnatario, il cui diritto di godimento ha natura personale e non reale.
Secondo la Suprema Corte, del resto, il coniuge assegnatario è tenuto soltanto al pagamento delle spese di gestione ordinaria [come pulizia, riscaldamento, servizi comuni…], mentre gli oneri straordinari restano di competenza del proprietario.
Questa distinzione riflette il principio per il quale l’assegnazione dell’abitazione avviene a titolo gratuito, ma – attenzione – non esonera l’assegnatario dalla partecipazione alle spese direttamente connesse all’uso dell’immobile.
In assenza di un provvedimento espresso del giudice che disponga diversamente, il coniuge assegnatario non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Condominio per il pagamento dei contributi condominiali, dovendo eventuali rivendicazioni essere rivolte esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare.
(aldo montini)
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