Abbiamo avuto occasione di affrontare altre volte l’argomento, che poi è in sostanza quello dell’insorgenza, sempre più frequente, di conflitti tra soci [ancora più facilmente quando si tratta di una società di persone].
Del resto, il fenomeno sta emergendo negli ultimi anni con forza sempre maggiore proprio nel mondo delle farmacie [escludendo per ovvie ragioni le società “a socio unico”] e in particolare, come certo avrete potuto trarre dall’esperienza vostra o di vostri colleghi, all’interno delle società nate dai concorsi straordinari.
Dal momento che notoriamente prevenire è meglio che curare, diventa allora fondamentale dedicare la massima attenzione ai contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in sede di nuova costituzione che, naturalmente, in caso di modifica degli statuti di società di vecchia costituzione.
È d’altronde lo stesso nostro legislatore [al pari d’altronde della gran parte dei legislatori “occidentali”] che, conscio di quanto i dissidi interni possano danneggiare la gestione di imprese e volendo quanto più possibile contrastare il fenomeno, incoraggia proprio sotto questo punto di vista l’autonomia negoziale, tant’è che, ad esempio, l’art. 37 del d.lgs. n. 5/2003 stabilisce che gli atti costitutivi di s.r.l. e società di persone possono contenere clausole che rimettono a un terzo la risoluzione di contrasti che possano insorgere “in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.
Per ridurre al minimo il rischio di “situazioni di stallo” – che finirebbero ovviamente, in particolare, sulla società come tale – i soci possono dunque inserire nel contratto sociale le c.d. “clausole manutentive”.
Ecco le più rilevanti:
- clausola arbitrale: è una clausola che possiamo definire “classica”, se non altro perché tutti più o meno conoscono il suo ruolo, che è quello di permettere – obbligando, anzi, i soci a farlo quando non riescano a trovare intese risolutive – il deferimento della controversia a un arbitro unico [che è la soluzione che personalmente preferiamo di gran lunga…] o a un collegio arbitrale, e però si tratta comunque di clausole già oggi contenute in buona parte degli atti costitutivi;
- clausola “casting vote”: attribuisce ex ante a uno dei soci il “voto decisivo” in caso di parità nelle votazioni;
- clausola “cooling off”: impone un periodo di tempo che deve intercorrere tra l’insorgere della controversia e la sua risoluzione, favorendo un’analisi, con la migliore diligenza, degli aspetti favorevoli e di quelli contrari;
- clausola “swing man”: prevede la nomina di un soggetto terzo che avrà il voto decisivo sulla singola questione controversa in caso di parità.
Questo è dunque il tema in una rapidissima rassegna, ma senza mai dimenticare che quella tra i rapporti tra i soci è una vicenda spesso delicatissima, che richiede fatalmente soluzioni su misura, e quindi calibrate sulle effettive esigenze delle parti.
Ma, sia ben chiaro, nessun atto costitutivo/statuto al mondo di una qualunque società, soprattutto se commerciale, potrà mai contemplare un modulo veramente risolutivo per qualsiasi questione che in astratto possa essere ipotizzata.
(gustavo bacigalupo)
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