In vista del prossimo Webinar di giovedì 8 maggio p.v. [su “l’Accesso della farmacia al credito: rating, indicatori e flussi per un efficace cruscotto aziendale, trattamento fiscale”] ci pare di dover almeno brevemente dar conto di una recentissima ordinanza* [n. 10212/2025] della Corte di Cassazione che si è pronunciata proprio in merito a un contratto di finanziamento a una farmacia e più nello specifico sull’obbligo di indicazione del TAN [Tasso Annuale Nominale].
*N.B. Ricordiamo a quei pochi o tanti che lo ignorassero che la Suprema Corte pronuncia sia ordinanze che sentenze: le prime [che possono essere anche interlocutorie, come quella in argomento] adottate in camera di consiglio, le seconde in pubblica udienza.
Esattamente, secondo l’Art. 375 c.p.c. “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo; 1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l’applicazione del primo comma; 4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza”.
Ricordiamo, intanto, che il TAN è il tasso di interesse che viene applicato ogni anno all’importo di un finanziamento, senza considerare costi aggiuntivi come spese di apertura pratica, commissioni o altri oneri e, in sostanza, esso rappresenta il solo costo degli interessi da pagare sul prestito ricevuto.
Quanto alla fattispecie decisa dalla Suprema Corte, il ricorrente – una farmacia, come detto – aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale l’istituto finanziatore per sentir dichiarare la nullità parziale di un contratto di finanziamento perché vi erano espressamente riportati soltanto l’ISC [Indicatore Sintetico di Costo] e il TAEG [Tasso Annuo Effettivo Globale], omettendo quindi l’indicazione del TAN.
Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso, precisando che “l’indicazione dell’ISC – TAEG non era sufficiente a colmare tale omissione, in quanto le stesse parti erano consapevoli della natura distinta di tale indicatore rispetto al TAN”.
Ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione di primo grado rilevando che – nonostante il TAN non fosse espressamente riportato – era comunque agevolmente desumibile dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, il quale riportava tutti gli elementi utili per la sua determinazione.
Di qui il ricorso in Cassazione della farmacia per violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN determinabile anche dai dati riportati in contratto sia pure mediante una formula matematica, una conclusione che – secondo il ricorrente – era “in contrasto alla dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione dei criteri univoci, fissi”.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di “particolare rilevanza” le motivazioni e le questioni di diritto sollevate dal ricorrente rimettendo dunque la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione alla pubblica udienza.
In conclusione la Corte, è vero che non si è pronunciata direttamente sulla obbligatorietà o meno di indicazione del TAN, ma quantomeno – con questa ordinanza – ha dichiaratamente ritenuto necessario un maggior approfondimento da parte del giudice d’appello circa le eccezioni della farmacia ricorrente.
Naturalmente, per conoscere il “finale” bisognerà attendere qualche tempo perché sarà necessario un nuovo giudizio d’appello e un’eventuale ulteriore pronuncia della Suprema Corte.
(cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!