Sono ormai mesi che leggiamo di quarantene e isolamenti vari, ma per quanto mi riguarda non ho chiara la differenza tra le varie situazioni, mentre sono interessato a capire quali sono, in caso di contagio di uno o più dipendenti o dei familiari, i loro diritti e obblighi.
La nostra è una società che ha due farmacie e più di 20 dipendenti, ma abbiamo la sensazione che in qualche caso recente qualcuno di loro non sia stato proprio trasparente nei nostri confronti.
In effetti, nelle ultime settimane soprattutto le grandi città si sono via via svuotate proprio a causa delle ripercussioni della variante Omicron e delle sue conseguenze in ordine all’isolamento, alla quarantena e all’auto‑sorveglianza dei cittadini.
Sono aspetti di cui si parla ormai ogni giorno, anche in tv e sui giornali, e quindi tutti dovrebbero sapere come stanno le cose, anche se nella realtà in qualche azienda è dato rilevare che uno o più lavoratori non si attengano pienamente alle disposizioni del dl. 16.05.2020 n. 33 e della Circ. Min. Salute n. 60136 del 30.12.2021.
È dunque opportuno distinguere le varie figure.
- L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione durante il periodo di trasmissibilità: in sostanza, l’isolamento riguarda persone contagiate.
- La quarantena, diversamente, colpisce le persone sane [o, se si preferisce, non contagiate] mediante alcune misure restrittive della loro libertà di circolazione e di intrattenimento di rapporti con i terzi, quando però – attenzione – siano state a contatto stretto con uno o più casi di Covid [casi cioè di contagio conclamato da tampone positivo], che magari hanno colpito proprio colleghi di lavoro; la quarantena mira evidentemente a monitorare i sintomi dei soggetti in queste condizioni accelerando pertanto anche l’individuazione/l’identificazione precoce dei casi di contagio.
In particolare, il soggetto dovrà rimanere in quarantena:
- per giorni 10, con test molecolari o antigenici costantemente – cioè per tutto il periodo – negativi, diversamente “trasformandosi” la quarantena in isolamento: ricordiamo che il periodo è di 10 gg. quando il soggetto non sia vaccinato [assoluto novax] o non abbia ancora completato il ciclo vaccinale con la seconda dose ovvero lo abbia completato da meno di 14 giorni, che è il tempo ritenuto necessario per il completamento degli effetti appunto della seconda dose.
- per giorni 5, con test molecolari o antigenici costantemente – cioè per tutto il periodo – negativi, diversamente “trasformandosi” anche in questo caso la quarantena in isolamento: il periodo di quarantena si riduce a 5 gg. quando il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, sia in possesso del green pass e risulti asintomatico.
- L’auto-sorveglianza è il “regime” previsto per coloro (a) che, come i “quarantenati”, siano stati a contatto stretto con uno o più casi di Covid, ma che – a differenza degli altri – hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (cioè senza dose di richiamo) da meno di 120 giorni, (b) o che sono guariti dal COVID-19 sempre da meno di 120 giorni, (c) o che infine hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (c.d. “terza dose” o “booster”).
Questo è un “regime” che dura 5 gg. ma impone l’obbligo di indossare comunque le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto, senza necessità di test antigenici o molecolari salva evidentemente la comparsa di sintomi.
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Ora, quanto alle ricadute sul rapporto di lavoro dell’isolamento, della quarantena e dell’auto-sorveglianza, sono ovviamente diverse.
Infatti, l’auto-sorveglianza – come abbiamo appena visto – non comporta limitazione alcuna e allora, si badi bene, sembrerebbe proprio che il lavoratore possa/debba svolgere le sue prestazioni lavorative, anche se permarrebbe a suo carico il detto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni.
L’isolamento, invece, postula la contrazione da parte del lavoratore del virus, e perciò l’avvenuto contagio che quindi dovrà obbligatoriamente essere comunicato/giustificato all’azienda garantendo tuttavia al prestatore di lavoro la percezione del trattamento di malattia.
Infine, la quarantena, limitando il movimento e il contatto di un soggetto che è sano, non può certo essere equiparato a un contagiato, cioè a un isolato, anche se egli dovrà comunque giustificare l’assenza comunicando al datore di lavoro il provvedimento con cui l’autorità sanitaria lo ha posto appunto in quarantena; da parte sua il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione, potrà adibire il dipendente al lavoro agile [smart working] e, qualora ciò non fosse possibile, attesa la mancata prestazione dell’attività lavorativa e tenuto conto del mancato “rifinanziamento” governativo dell’equiparazione della quarantena a una malattia, non gli sarà dovuta alcuna retribuzione e/o indennità.
Il lavoratore, terminato il periodo di quarantena, dovrà attestare la sua negatività e, per poter tornare all’attività lavorativa, sarà tenuto a comunicare all’azienda il relativo provvedimento dell’autorità sanitaria.
(aldo montini – giorgio bacigalupo)
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