[…con conseguenze positive ma anche negative]
Con decreto del MEF del 29/11/2023 (in G.U. dell’11/12/2023, n. 288), a decorrere dal 1° gennaio p.v. il tasso dell’interesse legale scende dall’attuale 5% al 2,5% su base annua.
Anche in questa occasione, come negli altri anni, riportiamo comunque qui di seguito la tabella dei tassi dal 1942 ad oggi.
| Giorno | Mese | Anno | Tasso | Giorno | Mese | Anno | Tasso |
| 21 | Aprile | 1942 | 5,0% | 1 | Gennaio | 2014 | 1,0% |
| 16 | Dicembre | 1990 | 10,0% | 1 | Gennaio | 2015 | 0,5% |
| 1 | Gennaio | 1997 | 5,0% | 1 | Gennaio | 2016 | 0,20% |
| 1 | Gennaio | 1999 | 2,5% | 1 | Gennaio | 2017 | 0,10% |
| 1 | Gennaio | 2001 | 3,5% | 1 | Gennaio | 2018 | 0,30% |
| 1 | Gennaio | 2002 | 3,0% | 1 | Gennaio | 2019 | 0,80% |
| 1 | Gennaio | 2004 | 2,5% | 1 | Gennaio | 2020 | 0,05% |
| 1 | Gennaio | 2008 | 3,0% | 1 | Gennaio | 2021 | 0,01% |
| 1 | Gennaio | 2010 | 1,0% | 1 | Gennaio | 2022 | 1,25% |
| 1 | Gennaio | 2011 | 1,5% | 1 | Gennaio | 2023 | 5,00% |
| 1 | Gennaio | 2012 | 2,5% | 1 | Gennaio | 2024 | 2,5% |
Come forse avrete colto, questa riduzione del tasso d’interesse comporta al tempo stesso anche un minor onere nei rapporti con il Fisco, perché, ad esempio, nel caso piuttosto frequente di “ravvedimento operoso” si applicherà evidentemente – per il versamento dei tributi dovuti – la detta [e minore] nuova misura del saggio legale.
Senonché, vale la pena ricordarlo, il tasso da applicare nel concreto è quello in vigore nei singoli periodi e dunque – quando sia opportuno o necessario, ad esempio, ricorrere al “ravvedimento operoso” – il tasso va applicato secondo il criterio c.d. pro-rata temporis, ed è pari perciò al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio p.v. fino al giorno del versamento compreso.
Si ridurranno, inoltre, anche gli interessi relativi al versamento rateale delle somme dovute per effetto di adesione ad accertamenti o di verbali notificati dall’Agenzia delle Entrate [e anche questa non è una vicenda infrequente…].
Ma si può anche portare un esempio di segno negativo, perché – tanto per citare quello più diffuso – aumenteranno ai fini fiscali i coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie, anche se per quest’aspetto è necessario attendere la pubblicazione di un apposito DM. che non dovrebbe comunque tardare.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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