Quando firmiamo un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato alla società [titolare della farmacia], senza dichiarare espressamente di agire in nome e per conto di quest’ultima, diventiamo obbligati personalmente verso il beneficiario, soprattutto – è chiaro – quando mancano i fondi sul conto.
Questo è il principio ribadito dalla recente sentenza della Cassazione n. 8426 del 2025, che ha sottolineato come il beneficiario dell’assegno possa procedere esecutivamente contro il firmatario dell’assegno, salvo che questi abbia espressamente indicato nel titolo di operare esclusivamente come rappresentante della società correntista.
È bene anche ricordare che, in sede di opposizione al [conseguente, eventuale] precetto, il giudice non può indagare su ipotetiche deleghe o sul rapporto interno tra il firmatario e la società: egli deve, infatti, limitarsi soltanto alle indicazioni letterali riportate sull’assegno stesso.
In soldoni, quindi, non sarà possibile per il firmatario difendersi sostenendo di aver agito sulla base di una delega interna o nell’interesse della società ove questo non risulti inequivocabilmente dal documento firmato.
Questa pronuncia deve indurre i titolari o soci di attività gestite in forma societaria – e quindi anche i farmacisti che partecipino a una società titolare di farmacia con ruoli apicali o comunque di rappresentanza – a una particolare attenzione: occorre sempre indicare con chiarezza, già sul titolo, la veste in cui si opera per evitare conseguenze personali che, come già detto, prescindono totalmente da eventuali accordi interni con la società stessa.
È opportuno ricordare anche, infine, che per evitare rischi del genere può essere sufficiente apporre chiaramente sull’assegno il timbro della società, accompagnato però dalla firma del rappresentante legale che specifichi tale sua qualifica.

(matteo lucidi)

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