Due anni fa mio padre mi ha donato la sua farmacia; nell’atto di donazione è stata inserita una clausola, su suggerimento del notaio, in cui io dichiaravo di proseguire l’attività per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del rogito, citando anche un articolo di legge; quando ho chiesto spiegazioni su questo punto il notaio mi ha spiegato che, inserendo questa dicitura, sarei stato esente dal pagamento dell’imposta sulla donazione. Un paio di settimane fa ho ricevuto una proposta di acquisto della farmacia da parte di un collega…e francamente sarei molto interessato vista l’offerta che mi ha presentato. La domanda è la seguente: qualora io cedessi la farmacia al collega prima dello scadere dei fantomatici cinque anni di cui sopra, rischio di decadere dall’esenzione sull’imposta di donazione? Qualora fosse così, sarebbe possibile optare per un ravvedimento operoso?
La risposta al quesito deve necessariamente passare per una pur breve disamina dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, quindi – in soldoni – di quell’“articolo di legge” che quel notaio rogante ha correttamente riportato nell’atto di donazione.
Questa fattispecie normativa prevede infatti che, in caso di cessione di azienda [come anche di cessione di quote sociali], non si applica l’imposta sulle donazioni “[…] a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”; il comma 4-ter precisa altresì che “il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto [ndr. la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni] comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.
Pertanto, come si rileva agevolmente dai testi appena riportati, nel caso in cui Lei dovesse optare per la cessione della farmacia al collega, fatalmente decadrà dai benefici fiscali di cui si è detto e sarà tenuto, non solo al pagamento dell’imposta sulle donazioni, ma anche delle relative sanzioni e interessi.
La risposta alla prima parte del quesito è, dunque, positiva.
Quanto al ravvedimento operoso, il discorso è un po’ più articolato.
Ad oggi, infatti, pare che non vi sia alcun chiarimento [in positivo o in negativo] da parte della stessa Amministrazione Finanziaria sulla possibilità di ravvedere la decadenza – e dunque anche tutte le conseguenze che ne derivano – dall’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni.
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. n. 7608/2018] ha affermato su questo punto che l’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 – vale a dire la norma che disciplina l’istituto del ravvedimento – è una previsione “di carattere generale”, il cui ambito applicativo deve pertanto ritenersi “esteso a tutti i tributi”.
Anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha sostenuto l’applicabilità del ravvedimento a questa vicenda: “[…] il ravvedimento operoso è ben possibile…” alla “condizione che non siano già sopravvenuti atti di liquidazione e accertamento” [Studio n. 17-2020/T].
Per cui, secondo questi principi generali e vista anche l’assenza di chiarimenti in senso contrario, il ravvedimento dovrebbe essere applicabile anche nel caso in cui si decada dall’esenzione dall’imposta su donazioni e successioni; cosicché, concludendo, qualora optasse per la cessione della farmacia al collega, potrà eventualmente usufruire di questo istituto se non altro per “limitare i danni” derivanti dalla decadenza dal regime agevolativo fiscale.
(matteo lucidi)
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