Come ogni anno, il prossimo 31 gennaio scade il termine per il versamento della tassa ricordata nel titolo, escluse naturalmente le Regioni in cui essa non è dovuta.

Dato inoltre che le singole Regioni hanno facoltà di disporre aumenti dei relativi importi – anche per singole voci di tariffa – è opportuno, prima di procedere al pagamento, verificare [sul sito web ufficiale della Regione] le misure vigenti in quella di appartenenza, che potrebbero differire da quella originaria fissata dal provvedimento istitutivo [per le Regioni a statuto ordinario] del tributo [D.lgs. 230/1991].

La tassa – sia di rilascio [c.d. una tantum] che di rinnovo annuale – non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.

Infine, per le Regioni a statuto speciale [Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige], soprattutto tenendo conto proprio della specificità dei rispettivi ordinamenti, sarà opportuno verificare anche l’applicabilità della tassa nel singolo territorio regionale e la sua misura.

In caso di pagamento tardivo, si ricorda che anche per la tassa di concessione regionale è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare l’eventuale violazione, ricordando anzi che il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Rammentiamo infine, se necessario, che la tassa annuale di concessione regionale rappresenta un costo deducibile nel bilancio della farmacia, e che rientra ‑ per chi ama questi temi – nella categoria “oneri diversi di gestione”.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!