I proprietari, gli usufruttuari e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture e i motoveicoli.
L’importo dovuto per il bollo auto va versato entro una data di scadenza che varia in relazione alla data di immatricolazione del veicolo, ma che nella maggior parte dei casi è ancora quella del 31 gennaio di ogni anno.
Inoltre, come noto, gli autoveicoli che hanno potenza superiore a 185 KW sono anche soggetti all’addizionale erariale alla tassa automobilistica, meglio conosciuta come superbollo, che deve essere versato – alla stessa data del bollo – mediante modello F24 Elide (Elementi Identificativi) con il codice tributo 3364 e l’indicazione della targa del veicolo.
Il calcolo da fare per il superbollo è il seguente:
- € 20 per ogni KW eccedente i 185 KW entro i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
- € 12 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
- € 6 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i dieci anni dalla data di costruzione del veicolo;
- € 3 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i quindici anni dalla data di costruzione del veicolo;
- il superbollo non è più dovuto dopo i venti anni dalla data di costruzione del veicolo.
In caso di tardivo versamento, è sempre bene ricordarlo, è anche applicabile il ravvedimento operoso versando la sanzione con il codice tributo 3365 e gli interessi con il codice tributo 3366.
Attenzione quindi anche a questa scadenza.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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