I proprietari, gli usufruttuari e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture e i motoveicoli.

L’importo dovuto per il bollo auto va versato entro una data di scadenza che varia in relazione alla data di immatricolazione del veicolo, ma che nella maggior parte dei casi è ancora quella del 31 gennaio di ogni anno.

Inoltre, come noto, gli autoveicoli che hanno potenza superiore a 185 KW sono anche soggetti all’addizionale erariale alla tassa automobilistica, meglio conosciuta come superbollo, che deve essere versato – alla stessa data del bollo – mediante modello F24 Elide (Elementi Identificativi) con il codice tributo 3364 e l’indicazione della targa del veicolo.

Il calcolo da fare per il superbollo è il seguente:

  • € 20 per ogni KW eccedente i 185 KW entro i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 12 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i cinque anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 6 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i dieci anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • € 3 per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i quindici anni dalla data di costruzione del veicolo;
  • il superbollo non è più dovuto dopo i venti anni dalla data di costruzione del veicolo.

In caso di tardivo versamento, è sempre bene ricordarlo, è anche applicabile il ravvedimento operoso versando la sanzione con il codice tributo 3365 e gli interessi con il codice tributo 3366.

Attenzione quindi anche a questa scadenza.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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