In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte di Cassazione – nella recentissima pronuncia del 25 settembre u.s. [ord. n.25627/2024] – ha rilevato come la presenza di un saldo negativo in cassa non implica esclusivamente un’anomalia contabile sotto il profilo formale, ma può far presumere la sussistenza di ricavi occulti in misura pari almeno al disavanzo.

Inoltre, a seguito di verifiche sui conti correnti l’onere probatorio da parte dell’Amministrazione è pienamente soddisfatto – continua la Corte – “attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti”; pertanto, dovrà essere il contribuente a dover dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica e quindi, in concreto, con un’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.

Per una maggiore chiarezza della vicenda, precisiamo che la controversia oggetto della decisione scaturiva dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata in cui veniva disposto il recupero a tassazione di maggiori ricavi in modo induttivo, proprio a causa della rilevazione di conti di cassa in negativo.

Del resto, con questa pronuncia la Suprema Corte ha in realtà soltanto ribadito, sia pure arricchendolo di qualche ulteriore notazione, un orientamento ormai consolidato [Cass. n. 25289/17; Cass. n. 11988/11; Cass. n. 24509/09; Cass. n. 27585/08] e anche – perlomeno a nostro avviso – senza forzature logiche, perché la chiusura “in rosso” di un conto di cassa evidenzia fatalmente voci di spesa di entità superiore rispetto agli introiti registrati e, di conseguenza, non può non far presumere l’esistenza di ulteriori ricavi non comunicati.

(stefano lucidi)

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