Durante le ferie il collaboratore dipendente della farmacia deve percepire la stessa retribuzione del periodo ordinario? La risposta credo sia senz’altro affermativa ma la vera domanda è: egli durante le ferie deve percepire anche il buono pasto?

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto a una retribuzione comprensiva di tutte le voci spettanti normalmente durante il lavoro attivo [quindi, ad esempio, anche le indennità perequative, quelle compensative e soprattutto – perché sembra questo il dubbio più ricorrente – il ticket-mensa].

Come vediamo, quindi, durante le ferie il lavoratore non matura soltanto la retribuzione base.

Il principio trova un fondamento anche nella normativa comunitaria, in particolare nell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che mira a garantire al lavoratore un periodo di riposo effettivo senza riduzioni economiche, impedendo che un qualsiasi deterrente possa incidere nell’esercizio del diritto alle ferie.

Insomma, il lavoratore deve poter fruire del periodo di riposo senza preoccupazioni economiche.

Per maggiore chiarezza e anche per completezza della vicenda, cogliamo l’occasione per esaminare le principali voci integrative della retribuzione base.

Indennità perequativa: costituisce [ove contemplata dal CCNL] un compenso volto a equiparare la retribuzione del lavoratore a quella prevista in altri ambiti similari o superiori, evitando disparità economiche.

Indennità compensativa: viene riconosciuta al lavoratore come compensazione per condizioni lavorative particolari o prestazioni specifiche: si tratta, con tutta evidenza, di un’indennità collegata alle mansioni svolte.

Ticket-mensa: se corrisposto con regolarità, il ticket-mensa rientra anch’esso nel “pacchetto” retributivo del lavoratore.

Si tratta di tre voci retributive tutte rientranti nell’ammontare maturato dal lavoratore anche durante il periodo di ferie.

Ricordiamo da ultimo che la nostra giurisprudenza ha finito per allinearsi alla normativa europea riconoscendo anch’essa che il lavoratore deve poter godere di un periodo di riposo effettivo, senza quindi riduzioni economiche né misure disincentivanti l’esercizio da parte sua del diritto al riposo per ferie.

(giorgio bacigalupo)

 

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