• I criteri da rispettare nella determinazione dell’assegno divorzile
    Corte di Cassazione – sez. I – ord. 22/03/2023, n. 8162

La Suprema Corte, richiamando l’orientamento precedentemente espresso dalle SS.UU. in ordine alla natura assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, afferma che – una volta che il vincolo coniugale si è sciolto – il principio per cui ciascuno dei coniugi deve provvedere al proprio mantenimento subisce una deroga tanto nel caso in cui uno dei due non sia autosufficiente, quanto nell’ipotesi in cui occorra “compensare” il coniuge economicamente svantaggiato a causa delle rinunce fatte da quest’ultimo nell’ambito delle scelte di coppia relative alla conduzione familiare.
Dunque, tali rinunce devono essere appunto “compensate” mediante l’attribuzione di un assegno avente funzione perequativa in favore del coniuge economicamente più debole, che sia stato costretto a rinunciare ad opportunità reddituali.

  • La verifica giudiziale dei documenti in copia fotografica
    Corte di Cassazione – sez. Seconda – ord. 22/03/2023, n. 8161

La Suprema Corte afferma il principio secondo cui la parte – che vuole avvalersi di un documento in copia fotografica disconosciuto in modo formale dalla controparte – deve, affinché il giudice possa attribuire valore probatorio al documento prodotto, chiedere la verificazione giudiziale [che naturalmente deve dare esito positivo].

  • Licenziamento senza preavviso in caso di calunnia
    Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ord. 13/03/2023, n. 7225

Questo provvedimento della Corte afferma che il licenziamento senza preavviso del dipendente che abbia calunniato i colleghi è legittimo e a nulla rileva che le querele siano state fatte in ambiente diverso da quello lavorativo, essendo sufficiente che la calunnia abbia avuto effetti diretti all’interno di tale ambiente.

  • L’individuazione del giudice munito di giurisdizione in caso di separazione personale tra coniugi residenti in Stati membri diversi
    Corte di Cassazione – SS.UU. – ord. 27/02/2023, n. 5830

Le Sezioni Unite affermano che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi (ma lo stesso vale in materia di divorzio) che siano cittadini di due diversi Stati membri dell’UE, il criterio cui fare riferimento è quello sancito in via generale dall’art. 3 del Reg. CE n. 2201/2003 adottato dal Consiglio in data 27 novembre 2003, il quale prevede la competenza generale in materia delle “autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: – la residenza abituale dei coniugi, o – l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora (….)”.

L’esatta delimitazione dei confini della nozione di “residenza abituale” – non espressamente definita dal detto Regolamento – è quella ricavabile dall’interpretazione conforme di tale concetto, inteso come “luogo della residenza effettiva, in cui vi è concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda”.

(cecilia sposato – cesare pizza)

 

 

 

 

 

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