Due giorni fa è stata eseguita in appena 45 minuti l’ispezione ordinaria alla nostra farmacia che è intestata a una snc; ma non ha presenziato neppure per un minuto il direttore responsabile e gli ispettori hanno esaurito la loro funzione confrontandosi con un collaboratore, anche se il più anziano tra i farmacisti dipendenti, come è facile rilevare anche dal verbale.
Sbaglio a credere che l’ispezione sia illegittima e quindi sia privo di effetti il verbale?

Non sbaglia affatto.
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento farmaceutico del 1938 [R.D. 30/09/38, n. 1706], infatti, l’ispezione di cui all’art. 127 del TU LL SS del 1934 [quella cioè ordinaria, prevista come obbligatoria “nel corso di ciascun biennio”], che evidentemente mirava –  come mira ancor oggi, perché l’art. 127 è tutt’ora in vigore – a verificare il corretto esercizio della farmacia, deve essere effettuata “con l’intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile* della farmacia” che quindi non può sicuramente essere sostituito da nessun collaboratore, anziano o meno anziano che sia.


*Inoltre, è chiaro che, se esaminiamo congiuntamente l’art. 50 e l’art. 31 dello stesso Reg., l’intervento alla visita ispettiva del direttore responsabile presupponeva – dato che allora la titolarità della farmacia poteva essere assentita solo a un farmacista iscritto all’albo e dunque in forma individuale – che ricorresse una delle cause tassative [“motivi di famiglia”, “motivi di salute”, ecc.] legittimanti, secondo il disposto dell’art. 31, la sostituzione del titolare individuale della farmacia “nell’esercizio della medesima”.


La sostituzione, allora circoscritta alla “conduzione professionale”, fu estesa testualmente anche alla “conduzione economica” soltanto dall’art. 11 della l. 475/68 e dall’art. 11 della l. 362/91, che, sempre con riferimento – s’intende – alla titolarità individuale,  ne ampliarono anche l’ambito applicativo, e per ciò stesso le ragioni legittimanti la “sostituzione temporanea”.
Naturalmente, però, proprio dalla l. 362/91 – quando la titolarità della farmacia sia assunta da una società [di persone, o anche, dal 2017, di capitali] – l’unico legittimo interlocutore degli ispettori non può essere altri che il direttore responsabile della farmacia sociale, socio o non socio.
Di qui, pertanto, l’indubitabile illegittimità dell’ispezione e l’indubitabile nullità del verbale con cui nel vs. caso è stata conclusa, indipendentemente che sia stata o meno firmata dal collaboratore presente.
Diversa, beninteso, è l’ipotesi [infrequente ma non rarissima, e le ragioni possono essere varie…] in cui il titolare o il direttore responsabile si rifiuti manifestamente, pur essendo presente nell’esercizio, di intervenire e/o firmare il verbale redatto, perché in tal caso si può procedere anche in sua assenza, facendone ovviamente menzione nel verbale stesso, in cui si dà conto in forma scritta dei motivi del rifiuto.
Può anche valere la pena ricordare che – quando, proprio per l’assenza del titolare o del direttore, l’ispezione sia stata rinviata di uno o più giorni – l’eventuale reiterata e ingiustificata assenza dell’uno o dell’altro equivale a un rifiuto formale e allora in tale evenienza l’ispezione può egualmente essere eseguita ed è, ma solo in tal caso, pienamente legittima.
Per quanto la riguarda, infine, non dovrebbe esserLe difficile provocare da parte dell’Asl l’annullamento d’ufficio, in autotutela, del verbale di ispezione, frutto d’altronde di un errore gigantesco [e francamente imperdonabile] della commissione ispettiva da cui dunque l’Asl, verosimilmente, preferirà prendere le… distanze.

(gustavo bacigalupo)

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