Il contribuente può ottenere dal Fisco l’annullamento delle relative sanzioni se il ritardo incorso nel pagamento di un tributo tramite bonifico bancario è imputabile esclusivamente alla Banca (sempreché, s’intende, l’ordine di pagamento a quest’ultima sia stato impartito tempestivamente).

L’importante principio è stato espresso dalla Cassazione in una sua recentissima pronuncia (Ord. Sez. V, n. 13.759/2019 del 22/05/2019].

Il fatto riguardava il pagamento di accise [le imposte sulle fabbricazioni] effettuato da una società per l’appunto tramite banca ma il principio rinvenibile nella decisione degli Ermellini è estensibile a qualsiasi tipo di tributo il cui pagamento è veicolato dal canale bancario.

Sostiene infatti la Suprema Corte che “[…] in materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca”.

Insomma, quali che siano le “scuse” eventualmente accampate dalla banca delegata, il contribuente diligente che abbia conferito nei termini prescritti la delega di pagamento non deve farsi carico in termini sanzionatori del colpevole ritardo di questa nell’esecuzione del pagamento.

Sconti alle banche, del resto, non è proprio il caso di farne…

(tullio anastasi)

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