Un nostro collaboratore farmacista risiede in un comune diverso da quello in cui abbiamo la farmacia e copre quotidianamente il tragitto casa-lavoro e viceversa con il proprio mezzo personale. Vorrei venirgli incontro perché è un elemento molto valido e riconoscergli un rimborso a copertura (anche soltanto parziale) delle spese di trasporto. Qual è il modo più conveniente sia per il dipendente che per la farmacia?

Un’ordinanza dello scorso anno della Cassazione (n. 23634 del 28/07/2022), che abbiamo già illustrato a suo tempo, si adatta perfettamente a questo caso.
E infatti, secondo gli Ermellini, il principio [di cui al comma 5 dell’art. 51 TUIR] della detassazione in busta paga dei rimborsi analitici “delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale” riguarderebbe sul piano generale tutti i casi in cui il lavoratore presti la propria opera in comune diverso da quello di residenza e non sarebbe quindi circoscritto alle ipotesi di trasferta in senso stretto, cioè della temporanea esecuzione delle prestazioni lavorative del dipendente in luogo diverso da quello contrattualmente stabilito come sede di lavoro.
E però, continua la Suprema Corte, perché nel concreto possa scattare effettivamente la detassazione dei rimborsi analitici di queste spese, il rimborso deve essere limitato alle sole spese “vive” sostenute dal dipendente non potendo costituire un’indennità forfetaria eccedente quell’importo.
Inoltre, così ci è parso di dover dedurre da un’attenta lettura del provvedimento della Cassazione, i due luoghi, della residenza e della sede di lavoro, devono essere situati in comuni diversi.
E, ricorrendo questi presupposti, il rimborso va detassato proprio in ragione della sua natura puramente restitutoria/risarcitoria.
In definitiva, sarà pur sempre necessario documentare analiticamente questi costi cosicché, in pratica, il dipendente dovrà compilare un “rapportino spese” con il chilometraggio effettuato, valorizzandolo – attenzione – in base alle tariffe ACI utilizzate per la determinazione del benefit collegato all’uso anche personale di auto aziendali, come del resto abbiamo avuto più volte occasione di rilevare.
Le tariffe ACI, come vediamo, finiscono allora per porsi anche qui come un corretto riferimento e anzi, forse, l’unico riferimento ragionevolmente possibile.
Infine, le somme erogate al dipendente sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa della farmacia come spese per prestazioni di lavoro subordinato, coniugando in questo modo – non ci sembra altrimenti – la convenienza del dipendente con quella del proprio datore di lavoro.

(stefano civitareale)

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