[…per promuovere la nostra farmacia]

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (341/2023) ci fornisce l’occasione di chiarire la differenza tra buoni sconto e buoni corrispettivo sul piano della loro disciplina Iva.

Entrambi fanno parte dello strumentario per l’incentivazione delle vendite a disposizione di qualsiasi esercizio commerciale e, quindi, anche delle farmacie per le quali del resto la crescente dinamica del mercato di settore rende oggi non più soltanto conveniente ma – diremmo – ormai necessario il ricorso alle moderne tecniche di marketing.

Buoni sconto sono, allora, quegli “strumenti” che conferiscono al beneficiario il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni e/o servizi; buoni corrispettivo, invece, sono quelli che comportano l’obbligo di essere accettati dal venditore come corrispettivo totale o parziale a fronte di determinate cessioni di beni e/o prestazioni di servizi chiaramente individuate/individuabili al momento della consegna del buono.

E però, attenzione, né l’uno né l’altro voucher può essere utilizzato per l’acquisto di farmaci (cfr. Nota Min. Salute 0085284-P-30/12/2020), un tema che abbiamo affrontato in molte occasioni.

I buoni sconto – chiamati talora anche “buoni spesa” – prevedono spesso delle soglie di entrata, tipo: “riceverete un buono spesa di 10 euro per ogni 50 euro di spesa”,  e/o di uscita, tipo: “buono di 10 euro spendibile su una spesa minima di 50 euro”.

Non si tratta pertanto di sconti “pronta cassa” incondizionati e praticati al momento del pagamento, peraltro indiscriminatamente a tutta la clientela, come afferma anche la citata nota ministeriale.

Tra i buoni corrispettivo quelli indubbiamente più diffusi sono quelli multiuso che consentono, appunto, al titolare l’acquisto di un’ampia rosa di beni/servizi ad aliquote differenziate, che può essere composta benissimo da tutti i prodotti/servizi praticati dalla farmacia [sempre esclusi i farmaci, naturalmente].

Quale allora il trattamento ai fini Iva delle due categorie di “voucher”? E che comportamento adottare con il RT (Registratore Telematico) della farmacia?

Nella risposta citata all’inizio l’Agenzia delle Entrate concorda con la tesi dell’interpellante per cui il buono sconto abbatte il corrispettivo dei beni ceduti/servizi prestati per l’importo corrispondente al valore nominale del buono stesso, riproporzionato sui prezzi dei singoli prodotti/servizi acquistati dal cliente.

Il corrispettivo da assoggettare ad iva, dunque, è quello al netto dello sconto.

Il buono corrispettivo multiuso ha – se vogliamo – un trattamento simile perché la cessione di beni/prestazione di servizi sconta l’iva secondo le regole ordinarie e perciò il documento commerciale [parlando naturalmente delle cessioni al banco] deve essere emesso al momento del pagamento del bene/servizio, ritirando il buono come saldo (parziale o totale) di quest’ultimo.

Nulla vieta, beninteso, che nel contesto di operazioni del genere non possa essere praticato anche uno sconto, pur se dovrà essere poi dovuta dal cliente l’eventuale differenza di prezzo non coperta dal valore del buono.

Per entrambe le operazioni, infine, secondo la versione 7.1 dei “Tipi dati per corrispettivi”, il corrispettivo deve essere battuto al lordo dello sconto/valore del buono-corrispettivo ricevuto in pagamento e quest’ultimo importo deve essere indicato in riduzione con il  campo 4.2.4 la cui descrizione specifica che il dato in esso contenuto corrisponde all’ “(i)mporto dello sconto applicato in fase di pagamento e in questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L’importo deve essere al lordo dell’IVA.”

  (stefano civitareale)

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